Cassazione Penale, Ordinanza n. 01566/2025 del 14/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto personalmente ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello. Il provvedimento non esamina censure di merito sulla responsabilità o sul trattamento sanzionatorio, ma rileva d'ufficio un vizio genetico dell'impugnazione: il ricorso è stato presentato dopo l'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017 ed è stato sottoscritto dall'imputato personalmente, senza la necessaria sottoscrizione di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. Ne consegue la declaratoria di inammissibilità de plano. Non emergono dal testo i reati contestati né il contenuto sostanziale della sentenza di merito impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto personalmente dall'imputato dopo il 3 agosto 2017, quando non è più consentito il ricorso personale per cassazione: l'atto deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensore cassazionista. In conseguenza dell'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
È richiamato per affermare che, dopo la riforma del 2017, l'imputato non può proporre personalmente ricorso per cassazione; l'impugnazione deve essere sottoscritta da un difensore abilitato al patrocinio davanti alla Corte di cassazione.
È richiamato per ribadire il requisito della sottoscrizione del ricorso da parte di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, a pena di inammissibilità.
Viene indicato come base per la declaratoria di inammissibilità de plano del ricorso presentato in modo non conforme ai requisiti formali.
È la riforma che ha escluso la facoltà dell'imputato di proporre personalmente ricorso per cassazione e ha introdotto il meccanismo di inammissibilità de plano.
Corte Cost. n. 186 del 2000
È richiamata per il criterio relativo alla condanna alla sanzione pecuniaria in Cassa delle ammende, in assenza di elementi che escludano la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Dopo la riforma introdotta dalla legge n. 103 del 2017, il ricorso per cassazione dell'imputato non può essere proposto personalmente, ma deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
- La mancanza della sottoscrizione del difensore cassazionista determina l'inammissibilità del ricorso, rilevabile de plano.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per una causa imputabile alla parte, il ricorrente è normalmente condannato alle spese processuali e al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che emergano elementi idonei a escluderne la colpa.
Come è indicizzato
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