Cassazione Penale, Ordinanza n. 08981/2026 del 09/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Caltanissetta che aveva confermato la responsabilità per ricettazione e per il delitto presupposto di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi. Nel primo motivo si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 49, 474 e 648 c.p., contestando l'integrazione dei reati e sostenendo, in sostanza, una diversa lettura delle emergenze processuali. Nel secondo motivo si denunciava violazione di legge per omessa applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., assumendo che la Corte territoriale avesse erroneamente negato il beneficio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo riproduttivo di censure già esaminate e disattese in appello, quindi privo di specificità e volto solo a sollecitare una rivalutazione del fatto, estranea al giudizio di legittimità. Ha giudicato manifestamente infondato il secondo motivo, rilevando che la Corte di merito aveva correttamente escluso la particolare tenuità del fatto valorizzando l'abitualità della condotta e la commissione di numerosi reati della stessa indole; ha inoltre richiamato il principio secondo cui i criteri dell'art. 131-bis c.p. sono cumulativi ai fini del riconoscimento e alternativi nel diniego, bastando la valutazione negativa anche di uno solo per escludere la causa di non punibilità. Conseguentemente l'imputato è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Richiamato insieme agli artt. 474 e 648 c.p. come norma invocata nel primo motivo, ma senza specifica applicazione autonoma nella decisione; la censura è stata ritenuta priva di specificità.
La Corte ha ribadito la corretta integrazione del delitto presupposto di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi, precisando che la grossolanità della contraffazione è irrilevante ai fini della configurabilità del reato.
È stata confermata la sussistenza della ricettazione, valorizzando la destinazione alla vendita dei prodotti contraffatti e la consapevolezza dell'imputato dell'origine illecita dei beni.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è stata negata perché la condotta era abituale; la Corte ribadisce che il giudizio è discrezionale e che il diniego può fondarsi negativamente anche su uno solo dei criteri previsti.
È richiamato come parametro per la valutazione della particolare tenuità del fatto, affidata al giudice di merito e sindacabile in cassazione solo nei limiti della mancanza o manifesta illogicità della motivazione.
È il fondamento della condanna del ricorrente, in conseguenza della declaratoria di inammissibilità, al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità sono inammissibili le censure che si limitino a riprodurre questioni già dedotte in appello e già specificamente esaminate dal giudice di merito, se si risolvono in una richiesta di nuova valutazione del fatto.
- La grossolanità o evidenza della contraffazione non esclude di per sé la configurabilità del delitto di cui all'art. 474 c.p., ove dagli elementi di fatto emerga la destinazione alla commercializzazione e la consapevolezza dell'agente circa l'origine illecita dei beni.
- La ricettazione può essere desunta anche da elementi indiziari convergenti, come la disponibilità di numerosi prodotti contraffatti destinati alla vendita e la conoscenza della provenienza illecita.
- La particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. richiede una valutazione complessiva rimessa al giudice di merito; in cassazione tale apprezzamento è censurabile solo per mancanza o manifesta illogicità della motivazione.
- Ai fini del riconoscimento dell'art. 131-bis c.p. i criteri indicati dalla norma devono concorrere positivamente; il diniego può legittimamente discendere dalla valutazione negativa anche di uno solo di essi, compresa l'abitualità della condotta.
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