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Cassazione Penale, Ordinanza n. 09282/2026 del 11/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la decisione di merito sfavorevole all'imputato. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'interessato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva ritenuto responsabile del delitto di truffa. Con l'unico motivo ha dedotto vizio di violazione di legge in relazione all'art. 192 c.p.p., sostenendo che la responsabilità fosse stata affermata in assenza di prove certe. La Corte di cassazione ha ritenuto la censura infondata e comunque formulata in modo non consentito in sede di legittimità, perché diretta sostanzialmente a contestare la valutazione delle prove e a sollecitare una nuova lettura del compendio istruttorio, dopo che le doglianze erano già state esaminate e disattese in appello. È stato inoltre rilevato che la motivazione di merito era congrua e logica, valorizzando in modo decisivo l'incameramento del profitto su una carta intestata al ricorrente, strumento i cui dati identificativi erano stati comunicati all'acquirente per il pagamento del prezzo al momento della vendita, oltre alla mancata indicazione di una ricostruzione alternativa supportata da riscontri e all'assenza di una specifica denuncia sull'asserita apertura del conto/carta da parte di terzi.

Norme richiamate

  • art. 192 c.p.p.

    Le censure che attengono alla valutazione delle risultanze probatorie non possono essere veicolate come violazione di legge; la doglianza che mira a una diversa lettura delle prove esula dal sindacato di legittimità.

  • art. 606 c.p.p.

    Anche se non espressamente richiamato nel testo, il controllo della Corte mostra che il ricorso non può essere utilizzato per ottenere una rivalutazione del fatto e delle prove.

  • art. 620 c.p.p.

    Non richiamato espressamente nel testo, ma il provvedimento termina con una declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • La deduzione di vizi attinenti all'apprezzamento delle prove non è ammissibile quando è formulata come violazione di legge, se in realtà mira a contestare il merito della ricostruzione fattuale.
  • Il ricorso per cassazione deve avere specificità: non è sufficiente riproporre le stesse argomentazioni già dedotte in appello se la sentenza impugnata le ha già confutate in modo logico e coerente.
  • In tema di truffa, l'accredito o l'incameramento del profitto su uno strumento di pagamento intestato all'imputato può costituire un elemento di particolare rilievo probatorio per affermarne la responsabilità, specie se i dati dello strumento erano stati comunicati alla vittima per il pagamento del prezzo.
  • La mancata indicazione di una diversa ricostruzione dei fatti supportata da riscontri probatori indebolisce la censura difensiva e legittima il giudizio di inammissibilità del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieTruffaImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
SottomaterieTruffa online
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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