Ordinanza n. 2896/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna (Sezione Prima) n. 00107/2026, resa tra le parti, sul ricorso per l’annullamento: - della determinazione del Dirigente del Settore Sviluppo del Territorio Ufficio SUAP del Comune di Oristano, registro generale n. 38 del 20 gennaio 2026, avente ad oggetto il provvedimento interdittivo in autotutela in merito alla pratica SUAPE940172 presentata dalla società ricorrente e volta al rinnovo del titolo abilitativo alla posa di un cartello pubblicitario nella via Cagliari e di tutti i provvedimenti presupposti, successivi e comunque connessi, tra i quali: - la comunicazione datata 14 novembre 2025 del Corpo di Polizia Locale del Comune di Oristano concernente la comunicazione di avvio del procedimento e la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza ex artt. 7, 8 e 10 bis L. 241/1990; - la nota datata 15 gennaio 2026 del Corpo di Polizia Locale di Oristano, avente ad oggetto la proposta del provvedimento interdittivo e annullamento in autotutela dell’autorizzazione C.U.N. 940172; nonché, per quanto occorrer possa, - la delibera del Consiglio Comunale di Oristano, n. 113 del 22 dicembre 2020 e gli allegati costituenti il Piano generale degli impianti pubblicitari; - la delibera del Consiglio Comunale di Oristano, n. 34 del 29 aprile 2021 e i relativi allegati costituenti il regolamento per l’istituzione e la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Provvedimento interdittivo in autotutela relativo alla pratica SUAPE per il rinnovo del titolo abilitativo alla posa di un cartello pubblicitario in via Cagliari, connessi atti procedimentali e disciplina comunale degli impianti pubblicitari e del canone
Esito
Favorevole al resistente (comune e controinteressata)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La parte ricorrente in primo grado ha impugnato il provvedimento del Comune di Oristano che ha disposto in autotutela l'interdizione e l'annullamento dell'autorizzazione relativa alla posa di un cartello pubblicitario, nonché gli atti procedimentali presupposti, tra cui la comunicazione di avvio del procedimento e dei motivi ostativi e la proposta del Corpo di Polizia Locale. Ha inoltre contestato, per quanto occorrente, il Piano generale degli impianti pubblicitari e il regolamento comunale sul canone patrimoniale. Dopo il rigetto della domanda cautelare da parte del TAR Sardegna, la parte ha proposto appello cautelare, prospettando un danno patrimoniale derivante dall'efficacia degli atti impugnati.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello cautelare, ritenendo non comprovata l'irreparabilità e definitività del danno patrimoniale paventato. Nella valutazione cautelare ha considerato anche la possibilità per l'appellante di attivare il procedimento della conferenza di servizi ai fini del rinnovo del titolo abilitativo alla posa del cartello pubblicitario, circostanza incompatibile con la dimostrazione di un pregiudizio irreversibile. L'ordinanza cautelare del TAR Sardegna è quindi rimasta confermata. La parte appellante è stata condannata alla rifusione delle spese dell'appello cautelare, liquidate in euro 1.500,00 per ciascuna parte resistente costituita, complessivamente euro 3.000,00, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
La disposizione costituisce la base processuale dell'appello cautelare davanti al Consiglio di Stato.
artt. 7, 8 e 10-bis l. 241/1990
Sono richiamati quali disposizioni applicate nella comunicazione di avvio del procedimento e dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza; l'ordinanza non ne esamina però la legittimità nel merito.
Massime di principio
- In sede di appello cautelare, il danno patrimoniale allegato deve essere specificamente comprovato nella sua irreparabilità e definitività; la mera prospettazione di una perdita economica non è sufficiente per ottenere la misura cautelare.
- La possibilità concreta di attivare un ulteriore procedimento amministrativo finalizzato al rinnovo del titolo abilitativo è elemento rilevante nella valutazione del periculum in mora e può escludere la natura irreversibile del pregiudizio patrimoniale dedotto.
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