Cassazione Penale, Sentenza n. 16325/2026 del 06/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per i reati previsti dagli artt. 477 e 482 c.p., articolando quattro motivi: 1) doglianza per la revoca dell'ammissione del teste Maresciallo Devis Kaswalder, ritenuto decisivo per accertare il carattere grossolano del falso; 2) censura sulla valutazione che avrebbe escluso il falso grossolano; 3) mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e vizi nella determinazione della pena (contestando la mancata valutazione del buon comportamento processuale, della modesta rilevanza del falso e della modesta offensivita dei precedenti); 4) mancata concessione della sospensione condizionale della pena e della non menzione.
La decisione
La Corte di legittimita ha rigettato il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. I primi due motivi sono stati dichiarati inammissibili per aspecificita, manifesta infondatezza e perche versati in fatto: la Corte ha ritenuto decisiva la deposizione dell'esperto in materia di contraffazione che ha evidenziato un elevato grado di sofisticazione della patente, dunque la contraffazione non era riconoscibile 'ictu oculi' e non poteva definirsi falso grossolano; l'escussione del teste del sequestro non era decisiva in quanto le circostanze del sequestro risultavano dal verbale, atto irripetibile. Il terzo motivo (attenuanti generiche) e il quarto (sospensione condizionale e non menzione) sono stati ritenuti infondati: la Corte ha valutato che i precedenti dell'imputato e la gravita del fatto, nonche i contatti con canali di contraffazione, escludevano segni di resipiscenza e giustificavano la negazione delle attenuanti e dei benefici.
Norme richiamate
reato p.p. dagli artt. 477 e 482 cod. pen.
Riguardano la falsificazione e la circolazione di documenti falsi; applicate per la condanna dell'imputato per uso/circolazione di patente falsificata. La decisione evidenzia che la falsificazione era tecnica e sofisticata, dunque punibile.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Limita l'ambito del ricorso in Cassazione e vincola il ricorrente ai motivi ammessi; utilizzato per delimitare i profili esaminabili e giustificare l'esclusione di argomentazioni nuove o versate in fatto.
Giurisprudenza di legittimità
Sez. 5, Sentenza n. 3336 del 26/01/2000; Sez. 5, Sentenza n. 10331 del 24/01/2019
Principio consolidato secondo cui il falso grossolano e non punibile è solo quello riconoscibile 'ictu oculi' senza necessità di indagini; la necessità di accertamenti tecnici indica l'assenza del carattere grossolano.
Massime di principio
- Il falso grossolano e non punibile deve essere riconoscibile immediatamente 'ictu oculi' senza bisogno di indagini tecniche; se il documento richiede perizia tecnica per essere valutato, il falso non è grossolano.
- La revoca o mancata escussione di un teste non e fondata di per sé se le circostanze rilevanti risultano da atti irripetibili acquisiti in giudizio; cioè, l'assenza del teste non e decisiva se il verbale o altro atto documentale già chiarisce i fatti.
- Per il riconoscimento delle attenuanti generiche è necessario che emergano elementi concreti di favore o segni di resipiscenza; precedenti significativi o indizi di collegamento a canali di illegalita possono giustificare il diniego.
- La concessione di benefici come la sospensione condizionale o la non menzione può essere negata sulla base di una prognosi negativa circa la capacita di astensione dal reato, soprattutto se sussistono precedenti plurimi distribuiti nel tempo.
- In sede di legittimità la Corte non sindaca nuovamente valutazioni di merito effettuate con motivazione logica e congrua; i motivi che si limitano a contestazioni fattuali generiche o a richieste di diverso apprezzamento delle prove sono spesso dichiarati inammissibili o infondati.
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