Cassazione Penale, Sentenza n. 31679/2025 del 22/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile la dichiarazione di ricusazione proposta da Marrocco nei confronti del giudice Dolce, in quanto quest'ultimo aveva in un diverso procedimento adottato nei confronti del ricorrente misure cautelari personali e reali (arresti domiciliari e sequestro) per reati di estorsione e usura, circostanza che a detta del ricorrente dimostrerebbe un indebito convincimento di merito sullo stesso fatto o su fatti interconnessi; il ricorrente contestava sia la valutazione di merito sia la formale inammissibilità per presunta tempestività del deposito della dichiarazione di ricusazione
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato manifestamente infondato il ricorso. Ha ritenuto che la dichiarazione di ricusazione depositata presso la Corte di appello fosse priva della documentazione necessaria a comprovare la tempestività del deposito presso il giudice ricusato (mancavano i verbali che attestassero la formalizzazione entro il termine previsto dall'art. 38 cod. proc. pen.), sicché l'inammissibilità non poteva essere sanata acquisendo successivamente il fascicolo trasmesso dal GIP. Sul merito, la Corte ha confermato che l'adozione di misure cautelari in altro procedimento non equivale a un giudizio di responsabilità e, di per sé, non integra una causa di ricusazione perché si tratta di una valutazione indiziaria e non di un accertamento di colpevolezza. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato alle spese del grado e al versamento di euro 3.000
Norme richiamate
momento conclusione degli accertamenti relativi alla costituzione delle parti
richiede l'allegazione, a pena di inammissibilità, dei documenti che provino la tempestività e la formale presentazione della dichiarazione di ricusazione presso il giudice ricusato
stabilisce che la Corte di appello dichiara inammissibile la ricusazione quando manchino forma o termini; autorizza la decisione de plano quando i motivi sono manifestamente infondati o ci sono inosservanze formali
elenca tassativamente i casi di ricusazione; la fattispecie invocata (precedente misura cautelare) non rientra tra i casi tipizzati salvo che non emergano espressioni di giudizio di merito
prevista la procedura camerale per la decisione nel merito; non è compatibile con la necessità di provvedere "senza ritardo" nei casi di inammissibilità per difetti formali o motivi manifestamente infondati
art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
norma di rimessione per il ricorso per cassazione (motivazione del motivo) invocata per censurare la decisione impugnata
prevede la condanna per le spese del grado di giudizio in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- Le dichiarazioni di ricusazione sono soggette a rigidi requisiti formali: occorre allegare al deposito i documenti che provino la tempestività e la formale presentazione presso il giudice ricusato; la mancata allegazione comporta inammissibilità a pena.
- La successiva acquisizione, anche da parte della Corte, del fascicolo del giudice ricusato non sanifica la carenza documentale richiesta dall'art. 38: la prova della tempestività deve essere prodotta al momento del deposito.
- L'adozione di misure cautelari in un diverso procedimento non costituisce, di per sé, un giudizio di responsabilità né automaticamente una causa di ricusazione: è necessario che emerga un'effettiva manifestazione di valutazione di merito sul fatto o sulla colpevolezza.
- La Corte d'appello può decidere de plano (senza contraddittorio) quando i motivi di ricusazione sono manifestamente infondati o vi è inosservanza formale; tale scelta è conforme alla giurisprudenza di legittimità salvo specifici profili costituzionali o convenzionali non ravvisati nel caso.
- Per evitare l'inammissibilità, il difensore dovrebbe sempre curare sia l'invio telematico (PEC) sia il deposito cartaceo presso la cancelleria del giudice ricusato, allegando verbali e documenti che attestino la ricezione e la tempestività del deposito
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