Sentenza n. 464/2026 - Genova, Sezione 2
per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Genova, Sezione Lavoro, 13.12.2024, n. 1282.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Genova, Sezione Lavoro, 13 dicembre 2024, n. 1282
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Genova, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito ad assegnarle la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, del valore di 500 euro per ciascuno degli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per complessivi 2.000 euro, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione dei singoli diritti di accredito al saldo. Il Ministero si è costituito, ma non ha formulato contestazioni nel merito. Il ricorso è stato proposto dopo l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando l'inottemperanza dell'amministrazione e l'assenza di contestazioni sul merito del diritto riconosciuto dal giudicato. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare esecuzione alla sentenza entro 60 giorni dalla comunicazione della pronuncia, mediante l'emissione della carta del docente intestata alla ricorrente e l'accredito delle somme corrispondenti alle annualità riconosciute. Per l'ulteriore eventualità di inottemperanza, ha nominato commissario ad acta il Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con il compito di provvedere in sostituzione dell'amministrazione entro i successivi 30 giorni. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in 500 euro, oltre spese generali, IVA e CPA, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo
Prima di procedere all'esecuzione nei confronti dell'amministrazione debitrice deve essere decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo; decorso inutilmente tale termine, il giudice può ordinare l'esecuzione del giudicato.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza promosso contro una pubblica amministrazione, l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, unitamente alla mancata esecuzione del comando giudiziale, consente al giudice di ordinare all'amministrazione di provvedere entro un termine assegnato.
- Quando il giudicato impone all'amministrazione una prestazione determinata e non risultano contestazioni sul merito del diritto riconosciuto, l'ottemperanza può essere disposta mediante l'adozione dello specifico atto e l'accredito delle somme dovute, secondo quanto stabilito dal titolo esecutivo.
- Nel giudizio di ottemperanza, il giudice può nominare un commissario ad acta condizionato all'ulteriore inottemperanza, attribuendogli il potere di sostituirsi all'amministrazione entro un termine successivo a quello assegnato per l'adempimento spontaneo.
- La condanna alle spese nel giudizio di ottemperanza segue la soccombenza dell'amministrazione rimasta inadempiente.
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