Sentenza n. 3913/2026 - Napoli, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale di sospensione per cinque giorni e chiusura temporanea dell'esercizio commerciale per violazione delle norme del Codice della strada, connessa all'eccedenza dell'occupazione di suolo pubblico rispetto al titolo concessorio
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società esercente l'attività commerciale, insieme al proprio rappresentante legale, ha impugnato l'ordinanza con cui il Comune di Aversa aveva disposto la sospensione per cinque giorni dell'attività e la contestuale chiusura temporanea dell'esercizio, a seguito di verbali per violazione delle norme del Codice della strada. L'amministrazione aveva rilevato che il posizionamento di tavoli e sedie comportava un'occupazione di suolo pubblico eccedente quella autorizzata dal titolo concessorio. Il ricorrente ha dedotto, in vario modo, il difetto di istruttoria e di motivazione dell'azione amministrativa, nonché la sproporzione della sanzione applicata, chiedendo anche la sospensione cautelare dell'efficacia dell'ordinanza. La domanda cautelare era stata respinta con precedente ordinanza. Prima dell'udienza di merito, il ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione del ricorso.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, senza esaminare nel merito i vizi dedotti contro l'ordinanza. Il giudice ha affermato che il ricorrente mantiene la disponibilità dell'azione sino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione e può quindi dichiarare di avere perduto l'interesse a coltivare il giudizio. In tale ipotesi, il giudice, non potendo procedere d'ufficio né sostituirsi alla parte nella valutazione dell'interesse ad agire, deve dichiarare l'improcedibilità del ricorso, anche in assenza di una specifica adesione dell'amministrazione resistente. Le spese sono state integralmente compensate per giuste ed eccezionali ragioni; il contributo unificato è rimasto a carico del ricorrente.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.
Costituisce il fondamento processuale della dichiarazione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.
Richiamato dal giudice nell'ambito della disciplina processuale applicata alla definizione del giudizio.
Richiamato con riguardo alla trattazione della causa nell'udienza di smaltimento.
Massime di principio
- Il ricorrente può disporre dell'azione amministrativa sino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione e può dichiarare, anche unilateralmente, la sopravvenuta perdita dell'interesse a coltivare il ricorso.
- Quando il ricorrente dichiara di non avere più interesse alla decisione e non emergono elementi contrari, il giudice amministrativo deve dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, senza esaminare il merito delle censure.
- Il giudice amministrativo non può procedere d'ufficio nella valutazione dell'interesse ad agire né sostituirsi al ricorrente nella scelta di coltivare o abbandonare la domanda.
Come è indicizzato
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