Sentenza del 07/10/2016 n. 7607 - Comm. Trib. Prov. Milano
ESENZIONE IVA APPLICABILE ALLE "COMMISSIONI DI DELEGA" - Interpretazione art. 10 comma 1, n. 2 d.P.R. 633/1972 - Coassicurazione - Gestione unitaria delle polizze - Clausola di delega - Prestazioni di servizi rese dalla coassicuratrice delegataria a favore delle coassicuratrici deleganti - Regime di esenzione IVA per i servizi resi in forza della clausola di delega - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava il trattamento IVA delle commissioni di delega corrisposte dalle coassicuratrici deleganti alla coassicuratrice delegataria nell'ambito della gestione unitaria delle polizze. La delegataria, in forza della convenzione di delega e del mandato con rappresentanza, svolgeva attività relative a tutte le fasi del rapporto assicurativo, inclusi l'avvio e la gestione del contratto e la liquidazione dei sinistri. Si doveva quindi stabilire se tali prestazioni fossero servizi autonomi e distinti, soggetti a IVA, oppure prestazioni direttamente connesse all'attività assicurativa ed esenti.
La decisione
La sentenza ha riconosciuto l'esenzione IVA delle commissioni di delega. Le attività svolte dalla coassicuratrice delegataria sono state considerate operazioni assicurative in senso stretto, direttamente incidenti sulla posizione dell'assicurato, della delegataria e delle coassicuratrici deleganti. Pertanto, le commissioni non sono state ritenute corrispettivi per servizi diversi e autonomi rispetto al contratto assicurativo, ma remunerazioni di attività necessariamente connesse all'esercizio dell'attività assicurativa nell'ambito dell'unico rapporto di coassicurazione.
Norme richiamate
Articolo 10, comma 1, n. 2, d.P.R. 633/1972
Sono esenti da IVA le operazioni di assicurazione, riassicurazione e rendita, nonché le prestazioni di servizi relative a tali operazioni effettuate dagli intermediari assicurativi. La norma è stata interpretata nel senso di ricomprendere anche le prestazioni rese dalla coassicuratrice delegataria alle deleganti quando tali prestazioni sono direttamente e necessariamente connesse alla gestione del rapporto assicurativo.
Massime di principio
- Nel settore assicurativo, una prestazione non diventa automaticamente imponibile solo perché è remunerata separatamente tramite una commissione: occorre verificare la sua effettiva funzione economica e il collegamento con il contratto assicurativo.
- Le attività svolte dal delegatario nell'ambito di una clausola di delega possono beneficiare dell'esenzione IVA quando riguardano direttamente la gestione unitaria della polizza, la conduzione del rapporto assicurativo e la liquidazione dei sinistri.
- L'esenzione può applicarsi quando la prestazione non è autonoma rispetto all'operazione assicurativa, ma costituisce una componente necessaria e funzionale della stessa.
- Per valutare casi analoghi occorre esaminare concretamente la convenzione di delega, il mandato con rappresentanza, le attività effettivamente svolte e il loro impatto diretto sui diritti e sugli obblighi dell'assicurato e delle imprese coassicuratrici.
- Prestazioni meramente amministrative, generiche o estranee alla gestione del rischio e del rapporto assicurativo potrebbero invece essere considerate autonome e non rientrare nell'esenzione.
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