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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 00213/2026 del 05/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato il rigetto delle istanze di revoca della custodia cautelare in carcere dopo la condanna in appello per omicidio volontario aggravato e soppressione di cadavere. Hanno censurato: (1) insufficiente e contraddittoria motivazione circa il pericolo di fuga; (2) illogicità nella valutazione del pericolo di reiterazione del reato; (3) mancata considerazione dell'adeguatezza di misure cautelari meno afflittive; (4) violazione processuale per omissione della traduzione dell'ordinanza del riesame in lingua nota (urdu), con conseguente nullità e pregiudizio per la difesa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso in tutti i motivi. Ha ritenuto legittima la conferma della custodia cautelare in carcere: la condanna all'ergastolo costituisce fatto sopravvenuto idoneo a fondare la presunzione relativa di pericolosità (art. 275, comma 3 c.p.p.), mentre il precedente allontanamento all'estero dei due imputati è valutato come elemento concreto a corroborare il pericolo di fuga. Il 'tempo silente' e la condotta buona non sono stati ritenuti sufficienti a vincere la presunzione, essendo plausibile che la condotta regolare fosse strumentale; analogamente è stata ritenuta motivata la valutazione del pericolo di reiterazione per il contesto familiare e motivazioni ideali dell'omicidio. Quanto all'omessa traduzione dell'ordinanza del riesame, la Corte ha escluso la nullità della misura e ha ritenuto non dimostrato un danno concreto: l'assenza di traduzione postilla al massimo l'inizio dei termini di impugnazione ma non invalida il provvedimento. I ricorrenti sono condannati alle spese processuali e la cancelleria è incaricata degli adempimenti ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    introduce una presunzione relativa di pericolosità per determinate condanne, che il giudice può superare solo dimostrando circostanze idonee a escludere ogni esigenza cautelare o a rendere adeguata una misura meno afflittiva

  • art. 300, comma 5, cod. proc. pen.

    consente di adottare misure cautelari in caso di condanna sopravvenuta dopo una precedente assoluzione per lo stesso fatto, richiedendo la valutazione delle esigenze cautelari

  • art. 274, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen.

    indica le esigenze cautelari rilevanti: pericolo di fuga (lett. b) e pericolo di reiterazione del reato (lett. c) come presupposti per le misure coercitive

  • art. 275, comma 1-bis, cod. proc. pen.

    prevede che una sentenza di condanna possa determinare l'emergere o il nuovo presentarsi delle esigenze cautelari

  • art. 143, commi 2 e 3, cod. proc. pen.

    disciplina gli atti che devono essere tradotti per assicurare la conoscenza delle accuse; la Corte ha ritenuto che l'ordinanza del riesame non rientri tra gli atti la cui traduzione è obbligatoria ex art. 143, comma 2

  • art. 292, cod. proc. pen.

    riguarda la comunicazione della sentenza all'imputato: la Corte ha precisato che l'ordinanza di riesame non modifica il contenuto delle accuse originarie e non richiede le stesse garanzie di traduzione previste per atti iniziali

  • art. 606, cod. proc. pen.

    norma che elenca i motivi di impugnazione in Cassazione; la Corte ha svolto sindacato di legittimità limitato ai vizi previsti da tale articolo (vizi di motivazione, violazioni di legge, ecc.)

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    prevede l'obbligo di trasmettere copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario quando la decisione non comporta la rimessione in libertà

Massime di principio

  • La pronuncia di condanna in sede di appello costituisce fatto nuovo che può giustificare l'adozione o la conferma di misure cautelari, attivando la presunzione relativa di pericolosità prevista dall'art. 275, c.3 c.p.p.
  • La presunzione di pericolosità stabilita dall'art. 275, c.3 inverte l'onere argomentativo: il giudice deve verificare l'assenza di elementi idonei a escludere la presunzione o dimostrare l'idoneità di misure meno afflittive, non provare la pericolosità in positivo
  • Il 'tempo silente' (periodo senza fatti di reato) è elemento valutabile per argomentare l'assenza di esigenze cautelari, ma non è automatico e può essere neutralizzato se sussistono elementi concreti che suggeriscono strategia o rischio (es. pregressi tentativi di fuga, contesti familiari o motivazioni ideali)
  • Il tribunale del riesame ha poteri devolutivi ampi e può fondare la conferma della misura su esigenze diverse da quelle inizialmente indicate dall'accusa o dal giudice di primo grado
  • L'omessa traduzione di una ordinanza del riesame non determina di per sé la nullità della misura cautelare; l'indagato alloglotto che invoca la nullità deve dimostrare un pregiudizio concreto e attuale derivante dalla mancata conoscenza tempestiva del provvedimento
  • La valutazione sulla adeguatezza di misure alternative (arresti domiciliari, braccialetto elettronico) è rimessa al giudice di merito e può essere respinta se esistono elementi concreti che rendono prevedibile l'allontanamento (rete di sostegno all'estero, precedenti tentativi di fuga)
  • In sede di legittimità il sindacato è limitato alla verifica di vizi di diritto e di motivazione formale: non è consentita una risemantizzazione o rivalutazione ex novo degli elementi di fatto già assunti dal giudice di merito

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