Cassazione Penale, Sentenza n. 00213/2026 del 05/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato il rigetto delle istanze di revoca della custodia cautelare in carcere dopo la condanna in appello per omicidio volontario aggravato e soppressione di cadavere. Hanno censurato: (1) insufficiente e contraddittoria motivazione circa il pericolo di fuga; (2) illogicità nella valutazione del pericolo di reiterazione del reato; (3) mancata considerazione dell'adeguatezza di misure cautelari meno afflittive; (4) violazione processuale per omissione della traduzione dell'ordinanza del riesame in lingua nota (urdu), con conseguente nullità e pregiudizio per la difesa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso in tutti i motivi. Ha ritenuto legittima la conferma della custodia cautelare in carcere: la condanna all'ergastolo costituisce fatto sopravvenuto idoneo a fondare la presunzione relativa di pericolosità (art. 275, comma 3 c.p.p.), mentre il precedente allontanamento all'estero dei due imputati è valutato come elemento concreto a corroborare il pericolo di fuga. Il 'tempo silente' e la condotta buona non sono stati ritenuti sufficienti a vincere la presunzione, essendo plausibile che la condotta regolare fosse strumentale; analogamente è stata ritenuta motivata la valutazione del pericolo di reiterazione per il contesto familiare e motivazioni ideali dell'omicidio. Quanto all'omessa traduzione dell'ordinanza del riesame, la Corte ha escluso la nullità della misura e ha ritenuto non dimostrato un danno concreto: l'assenza di traduzione postilla al massimo l'inizio dei termini di impugnazione ma non invalida il provvedimento. I ricorrenti sono condannati alle spese processuali e la cancelleria è incaricata degli adempimenti ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
introduce una presunzione relativa di pericolosità per determinate condanne, che il giudice può superare solo dimostrando circostanze idonee a escludere ogni esigenza cautelare o a rendere adeguata una misura meno afflittiva
art. 300, comma 5, cod. proc. pen.
consente di adottare misure cautelari in caso di condanna sopravvenuta dopo una precedente assoluzione per lo stesso fatto, richiedendo la valutazione delle esigenze cautelari
art. 274, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen.
indica le esigenze cautelari rilevanti: pericolo di fuga (lett. b) e pericolo di reiterazione del reato (lett. c) come presupposti per le misure coercitive
art. 275, comma 1-bis, cod. proc. pen.
prevede che una sentenza di condanna possa determinare l'emergere o il nuovo presentarsi delle esigenze cautelari
art. 143, commi 2 e 3, cod. proc. pen.
disciplina gli atti che devono essere tradotti per assicurare la conoscenza delle accuse; la Corte ha ritenuto che l'ordinanza del riesame non rientri tra gli atti la cui traduzione è obbligatoria ex art. 143, comma 2
riguarda la comunicazione della sentenza all'imputato: la Corte ha precisato che l'ordinanza di riesame non modifica il contenuto delle accuse originarie e non richiede le stesse garanzie di traduzione previste per atti iniziali
norma che elenca i motivi di impugnazione in Cassazione; la Corte ha svolto sindacato di legittimità limitato ai vizi previsti da tale articolo (vizi di motivazione, violazioni di legge, ecc.)
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
prevede l'obbligo di trasmettere copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario quando la decisione non comporta la rimessione in libertà
Massime di principio
- La pronuncia di condanna in sede di appello costituisce fatto nuovo che può giustificare l'adozione o la conferma di misure cautelari, attivando la presunzione relativa di pericolosità prevista dall'art. 275, c.3 c.p.p.
- La presunzione di pericolosità stabilita dall'art. 275, c.3 inverte l'onere argomentativo: il giudice deve verificare l'assenza di elementi idonei a escludere la presunzione o dimostrare l'idoneità di misure meno afflittive, non provare la pericolosità in positivo
- Il 'tempo silente' (periodo senza fatti di reato) è elemento valutabile per argomentare l'assenza di esigenze cautelari, ma non è automatico e può essere neutralizzato se sussistono elementi concreti che suggeriscono strategia o rischio (es. pregressi tentativi di fuga, contesti familiari o motivazioni ideali)
- Il tribunale del riesame ha poteri devolutivi ampi e può fondare la conferma della misura su esigenze diverse da quelle inizialmente indicate dall'accusa o dal giudice di primo grado
- L'omessa traduzione di una ordinanza del riesame non determina di per sé la nullità della misura cautelare; l'indagato alloglotto che invoca la nullità deve dimostrare un pregiudizio concreto e attuale derivante dalla mancata conoscenza tempestiva del provvedimento
- La valutazione sulla adeguatezza di misure alternative (arresti domiciliari, braccialetto elettronico) è rimessa al giudice di merito e può essere respinta se esistono elementi concreti che rendono prevedibile l'allontanamento (rete di sostegno all'estero, precedenti tentativi di fuga)
- In sede di legittimità il sindacato è limitato alla verifica di vizi di diritto e di motivazione formale: non è consentita una risemantizzazione o rivalutazione ex novo degli elementi di fatto già assunti dal giudice di merito
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