Cassazione Civile, Ordinanza n. 29608/2024 del 18/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
Un pensionato aveva ottenuto in primo grado la riliquidazione del trattamento pensionistico ex ENPALS senza applicazione, sulla c.d. quota B, del massimale di retribuzione giornaliera pensionabile previsto dall'art. 12, comma 7, del d.P.R. n. 1420/1971. La Corte d'appello di Milano aveva confermato tale impostazione, respingendo l'appello dell'INPS. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione, l'INPS ha denunciato violazione dell'art. 12 del d.P.R. n. 1420/1971 e dell'art. 4 del d.lgs. n. 182/1997, sostenendo che il massimale pensionabile continua ad operare anche nel calcolo della quota B dei lavoratori dello spettacolo. Il controricorrente ha resistito, deducendo l'incompatibilità di tale interpretazione con la legge delega e con parametri costituzionali, in particolare l'art. 76 Cost. e il criterio di commisurazione delle prestazioni agli oneri contributivi sostenuti.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso dell'INPS. Ha ribadito l'orientamento già consolidato secondo cui, nel calcolo della quota B della pensione dei lavoratori dello spettacolo, non deve essere presa in considerazione la parte di retribuzione giornaliera eccedente il limite fissato dall'art. 12, comma 7, del d.P.R. n. 1420/1971, non essendo tale limite stato espressamente abrogato né risultando incompatibile con il d.lgs. n. 182/1997. Ha inoltre escluso la fondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata dal controricorrente, ritenendola manifestamente infondata. La sentenza d'appello è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 12, comma 7, d.P.R. n. 1420/1971
Il massimale alla retribuzione giornaliera pensionabile continua ad operare nel calcolo della quota B del trattamento pensionistico dei lavoratori dello spettacolo; la parte di retribuzione eccedente il limite non va considerata ai fini pensionistici.
Non è incompatibile con il massimale pensionabile previsto dalla disciplina previgente e non ne determina l'abrogazione implicita.
art. 13, lett. a), d.lgs. n. 503/1992
Definisce la quota A come relativa alle anzianità contributive anteriori al 1 gennaio 1993, calcolate secondo la normativa previgente.
art. 13, lett. b), d.lgs. n. 503/1992
Definisce la quota B come relativa alle anzianità contributive acquisite dal 1 gennaio 1993.
art. 2, comma 22, lett. a), l. n. 335/1995
criterio direttivo della commisurazione delle prestazioni pensionistiche agli oneri contributivi sostenuti
Il criterio di commisurazione non implica una necessaria corrispondenza integrale e matematica tra contributi versati e prestazioni erogate.
art. 2, comma 22, lett. d), l. n. 335/1995
armonizzazione che salvaguardi le normative speciali
Legittima la sopravvivenza di discipline speciali motivate da effettive e rilevanti peculiarità professionali e lavorative, come quella dei lavoratori dello spettacolo.
art. 76 Cost.
La Corte esclude che l'interpretazione accolta contrasti con la legge delega; la questione di legittimità costituzionale è manifestamente infondata.
art. 38 Cost.
La tutela previdenziale deve essere valutata nel suo complesso; non è richiesta una necessaria corrispondenza contributi-prestazioni, purché sia assicurata una certa proporzionalità e non siano compromesse le finalità costituzionali di previdenza.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Costituisce il vizio dedotto in ricorso per violazione di legge.
art. 380-bis.1, secondo comma, c.p.c.
È richiamato per la trattazione in camera di consiglio e il deposito dell'ordinanza nei termini previsti.
Massime di principio
- Nel regime pensionistico dei lavoratori dello spettacolo, la quota B va calcolata applicando il massimale di retribuzione giornaliera previsto dalla disciplina speciale, sicché la parte eccedente non è utile ai fini della pensione.
- Un successivo intervento legislativo non abroga implicitamente un limite pensionabile speciale se manca una espressa previsione di abrogazione e se il limite è compatibile con il nuovo assetto normativo.
- La commisurazione delle prestazioni previdenziali agli oneri contributivi non richiede una corrispondenza perfetta e aritmetica tra contributi versati e prestazioni erogate, essendo sufficiente una proporzionalità complessiva nel sistema.
- Le normative previdenziali speciali possono essere mantenute quando rispondono a peculiari esigenze professionali e lavorative, purché l'assetto complessivo non contrasti con i principi costituzionali di adeguatezza e proporzionalità della tutela.
- La questione di legittimità costituzionale fondata sul preteso squilibrio tra base contributiva e base pensionabile è infondata se il sistema speciale, considerato nel suo complesso, resta favorevole agli iscritti.
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