Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 29608/2024 del 18/11/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

Un pensionato aveva ottenuto in primo grado la riliquidazione del trattamento pensionistico ex ENPALS senza applicazione, sulla c.d. quota B, del massimale di retribuzione giornaliera pensionabile previsto dall'art. 12, comma 7, del d.P.R. n. 1420/1971. La Corte d'appello di Milano aveva confermato tale impostazione, respingendo l'appello dell'INPS. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione, l'INPS ha denunciato violazione dell'art. 12 del d.P.R. n. 1420/1971 e dell'art. 4 del d.lgs. n. 182/1997, sostenendo che il massimale pensionabile continua ad operare anche nel calcolo della quota B dei lavoratori dello spettacolo. Il controricorrente ha resistito, deducendo l'incompatibilità di tale interpretazione con la legge delega e con parametri costituzionali, in particolare l'art. 76 Cost. e il criterio di commisurazione delle prestazioni agli oneri contributivi sostenuti.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso dell'INPS. Ha ribadito l'orientamento già consolidato secondo cui, nel calcolo della quota B della pensione dei lavoratori dello spettacolo, non deve essere presa in considerazione la parte di retribuzione giornaliera eccedente il limite fissato dall'art. 12, comma 7, del d.P.R. n. 1420/1971, non essendo tale limite stato espressamente abrogato né risultando incompatibile con il d.lgs. n. 182/1997. Ha inoltre escluso la fondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata dal controricorrente, ritenendola manifestamente infondata. La sentenza d'appello è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 12, comma 7, d.P.R. n. 1420/1971

    Il massimale alla retribuzione giornaliera pensionabile continua ad operare nel calcolo della quota B del trattamento pensionistico dei lavoratori dello spettacolo; la parte di retribuzione eccedente il limite non va considerata ai fini pensionistici.

  • art. 4 d.lgs. n. 182/1997

    Non è incompatibile con il massimale pensionabile previsto dalla disciplina previgente e non ne determina l'abrogazione implicita.

  • art. 13, lett. a), d.lgs. n. 503/1992

    Definisce la quota A come relativa alle anzianità contributive anteriori al 1 gennaio 1993, calcolate secondo la normativa previgente.

  • art. 13, lett. b), d.lgs. n. 503/1992

    Definisce la quota B come relativa alle anzianità contributive acquisite dal 1 gennaio 1993.

  • art. 2, comma 22, lett. a), l. n. 335/1995

    criterio direttivo della commisurazione delle prestazioni pensionistiche agli oneri contributivi sostenuti

    Il criterio di commisurazione non implica una necessaria corrispondenza integrale e matematica tra contributi versati e prestazioni erogate.

  • art. 2, comma 22, lett. d), l. n. 335/1995

    armonizzazione che salvaguardi le normative speciali

    Legittima la sopravvivenza di discipline speciali motivate da effettive e rilevanti peculiarità professionali e lavorative, come quella dei lavoratori dello spettacolo.

  • art. 76 Cost.

    La Corte esclude che l'interpretazione accolta contrasti con la legge delega; la questione di legittimità costituzionale è manifestamente infondata.

  • art. 38 Cost.

    La tutela previdenziale deve essere valutata nel suo complesso; non è richiesta una necessaria corrispondenza contributi-prestazioni, purché sia assicurata una certa proporzionalità e non siano compromesse le finalità costituzionali di previdenza.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Costituisce il vizio dedotto in ricorso per violazione di legge.

  • art. 380-bis.1, secondo comma, c.p.c.

    È richiamato per la trattazione in camera di consiglio e il deposito dell'ordinanza nei termini previsti.

Massime di principio

  • Nel regime pensionistico dei lavoratori dello spettacolo, la quota B va calcolata applicando il massimale di retribuzione giornaliera previsto dalla disciplina speciale, sicché la parte eccedente non è utile ai fini della pensione.
  • Un successivo intervento legislativo non abroga implicitamente un limite pensionabile speciale se manca una espressa previsione di abrogazione e se il limite è compatibile con il nuovo assetto normativo.
  • La commisurazione delle prestazioni previdenziali agli oneri contributivi non richiede una corrispondenza perfetta e aritmetica tra contributi versati e prestazioni erogate, essendo sufficiente una proporzionalità complessiva nel sistema.
  • Le normative previdenziali speciali possono essere mantenute quando rispondono a peculiari esigenze professionali e lavorative, purché l'assetto complessivo non contrasti con i principi costituzionali di adeguatezza e proporzionalità della tutela.
  • La questione di legittimità costituzionale fondata sul preteso squilibrio tra base contributiva e base pensionabile è infondata se il sistema speciale, considerato nel suo complesso, resta favorevole agli iscritti.

Come è indicizzato

MateriePensioni
RamiPrevidenza
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.