Cassazione Penale, Ordinanza n. 17713/2026 del 18/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi fossero manifestamente infondati perché rivolti contro una motivazione di merito ritenuta presente e logicamente congrua, con adeguata disamina dei dati processuali e dei profili soggettivi e oggettivi del reato. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., sono seguite le statuizioni economiche di legge.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro del 5 giugno 2025. Dal testo emerge che il ricorso censurava la motivazione della decisione di merito, deducendo asseriti difetto, contraddittorietà e palese illogicità della motivazione in relazione sia all'elemento soggettivo sia all'elemento oggettivo del reato contestato. La Corte di cassazione ha però rilevato che tali doglianze non sono consentite in sede di legittimità quando la motivazione della sentenza impugnata è esistente, lineare, coerente ed esaurientemente argomentata.
Norme richiamate
In caso di inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce previste dalla norma, cioè le statuizioni accessorie a carico del ricorrente.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non sono proponibili censure che si risolvano nella mera contestazione di difetti, contraddizioni o illogicità della motivazione quando la sentenza impugnata presenti una motivazione effettiva, coerente e logicamente lineare.
- La verifica di legittimità sulla motivazione non consente una nuova valutazione del merito, ma si arresta alla constatazione dell'esistenza di una motivazione non manifestamente illogica e adeguatamente argomentata sugli elementi oggettivi e soggettivi del reato.
- L'inammissibilità del ricorso comporta l'applicazione delle conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p.
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