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Cassazione Penale, Ordinanza n. 06421/2025 del 17/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte dichiara inammissibili entrambi i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

La Corte di cassazione esamina i ricorsi proposti da due imputati avverso la sentenza della Corte di appello di Roma del 22/05/2024. Il testo non specifica i reati originariamente contestati né il contenuto completo delle censure, ma chiarisce che il ricorso del primo imputato riproponeva questioni già affrontate dai giudici di merito ed era diretto a sollecitare una rivalutazione del fatto in presenza di una "doppia conforme" sulla responsabilità. Per il secondo imputato, il primo motivo presentava la stessa impostazione, sostanzialmente assimilando il ricorso per cassazione a un appello e quindi senza formulare una critica di legittimità ex art. 606, comma 1, c.p.p.; il motivo relativo alla pena sostitutiva era inoltre non fondato perché non si confrontava con la motivazione della sentenza, che aveva negato il beneficio sia per un giudizio negativo sulla personalità sia per la mancata allegazione di elementi idonei a valutare la serietà della richiesta e la concreta disponibilità al reinserimento sociale.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, c.p.p.

    Il ricorso per cassazione deve contenere una effettiva critica di legittimità; non può risolversi in una mera riproposizione di doglianze di merito o in un appello mascherato.

  • Cassa delle ammende

    In caso di inammissibilità del ricorso è disposta la condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Quando sulle questioni di merito vi è una doppia conforme di condanna, in cassazione non è possibile limitarsi a riproporre una ricostruzione alternativa dei fatti senza evidenziare specifici vizi logici o contraddizioni manifeste della motivazione.
  • Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato come terzo grado di merito: deve denunciare vizi di legittimità effettivi e specificamente argomentati, pena l'inammissibilità.
  • La censura contro il diniego di una pena sostitutiva deve confrontarsi puntualmente con tutte le ragioni poste dal giudice a fondamento del rigetto; è insufficiente richiamare solo uno dei profili valutati, se la decisione si fonda anche sulla mancanza di elementi difensivi idonei a dimostrare la concreta possibilità di reinserimento sociale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

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