Cassazione Penale, Sentenza n. 45735/2022 del 01/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano il decreto della Corte d'Appello di Catania del 22/12/2021, che aveva confermato il provvedimento del Tribunale di Catania n.62/2020: aggravamento per un anno della misura di prevenzione personale (sorveglianza speciale) nei confronti di Santangelo Alfio e confisca, ai sensi dell'art.24 D.Lgs.159/2011, di beni ritenuti riconducibili a lui e fittiziamente intestati alla moglie Benedetta. Le censure contestano, in particolare, carenza o genericità della motivazione sull'attualità dell'appartenenza di Alfio al sodalizio mafioso; la pretesa preclusione derivante da valutazioni precedenti su periodi parzialmente coincidenti; la dubbia intestazione fittizia dei beni a favore della moglie e la sproporzione tra i redditi dichiarati e il prezzo degli acquisti; inoltre si deduce che, se l'acquisto fosse stato finanziato con proventi illeciti, il notaio avrebbe segnalato operazioni sospette.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Quanto ad Alfio, la Corte ha ritenuto generiche le censure: ha confermato che la motivazione del giudice di merito è stata dettagliata e fondata su una pluralità di elementi (dichiarazioni di collaboratori, captazioni, analisi reddituali) che dimostrano il ruolo di capo dell'organizzazione anche oltre i periodi per i quali esisteva precedente misura. Ha inoltre escluso che precedenti provvedimenti personali impedissero la confisca patrimoniale qui contestata, che riguarda beni acquistati nel 2009/2014. Le doglianze sulla presunta intestazione fittizia e sulla sproporzione reddituale sono state ritenute generiche e non supportate da allegazioni specifiche; la regola della "vicinanza della prova" impone alla parte di indicare elementi concreti. Il ricorso di Benedetta è inammissibile anche per difetto di impugnazione del provvedimento di primo grado (non ha proposto appello) e, comunque, generico: una terza interessata non può contestare i presupposti della misura cautelare patrimoniale senza gli oneri probatori e di interesse propri dell'intimato. Per legge, i ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese e a versare €1.000,00 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
Decreto Legislativo 159/2011 (Codice delle leggi antimafia)
Consente la confisca di prevenzione di beni ritenuti frutto o reimpiego di attività illecite; la Corte ha ritenuto che sussistessero i presupposti per collegare i beni al proposto e quindi applicare la confisca
Decreto Legislativo 159/2011 (Codice delle leggi antimafia)
Richiamati in riferimento ai criteri di pericolosità sociale e alle misure di prevenzione personali e patrimoniali; la Corte ha valutato l'attualità della pericolosità e l'idoneità degli elementi probatori alla luce di tali articoli
Prevede le conseguenze processuali per l'inammissibilità dei ricorsi; applicata la condanna alle spese e il versamento alla cassa delle ammende
Giurisprudenza della Corte di Cassazione
Sez.2 n.3883 del 19/11/2019; Sez.5 n.333 del 20/11/2020
Riferimenti usati per spiegare il principio della "vicinanza della prova" e i limiti della legittimazione della terza interessata: chi reclama la liceità dell'acquisto deve allegare elementi specifici, e la terza non può sostituirsi all'interesse e agli oneri probatori dell'imputato
Massime di principio
- Per ottenere l'annullamento di una confisca di prevenzione è necessario allegare e, ove possibile, documentare in modo specifico e circostanziato la diversa capacità reddituale o l'effettiva provenienza lecita delle somme; censure generiche sono inammissibili.
- La valutazione sull'attualità della pericolosità e sull'appartenenza ad associazioni mafiose può fondarsi su un insieme di elementi (dichiarazioni di collaboratori, intercettazioni, comportamenti successivi) e non è limitata esclusivamente a periodi già valutati in precedenti provvedimenti.
- La terza interessata (es. moglie) ha limiti processuali maggiori: per impugnare misure patrimoniali in sede di prevenzione deve aver esercitato i rimedi previsti in primo grado e deve dimostrare interesse e oneri probatori propri; non può semplicemente contestare il provvedimento con argomentazioni generiche.
- L'assenza di una segnalazione notarile ai fini antiriciclaggio non esclude la suscettibilità di un acquisto di essere frutto di proventi illeciti; tale circostanza è solo un elemento e non fa venir meno la valutazione complessiva del giudice.
- La regola della "vicinanza della prova" impone alla parte che contesta la sproporzione reddituale o l'intestazione fittizia di indicare concretamente quali atti/documenti non reperiti verrebbero prodotti e quali fatti si intendono dimostrare, pena la genericità della censura.
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