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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38919/2025 del 02/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso lamentava: 1) decadenza del termine per l'impugnazione dell'appello presentato dal P.M. (presunta violazione dell'art. 310 c.p.p.); 2) inutilizzabilità degli atti di indagine acquisiti dopo la notificazione dell'avviso ex art. 415-bis c.p.p. (presunta violazione degli artt. 407 e 415-bis c.p.p. e vizio motivazionale); 3) travisamento dei fatti e errata applicazione di legge in ordine alla sussistenza e attualità del pericolo di reiterazione (art. 274 lett. c) c.p.p.), posto che l'indagato si era dimesso dalla carica societaria e avrebbe avuto solo rapporti leciti e marginali con la cooperativa; 4) inadeguatezza della misura cautelare (arresti domiciliari) rispetto al rischio contestato; 5) produzione in sede di cassazione di atti sopravvenuti (messa in liquidazione della cooperativa).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Sul merito procedurale: ha accertato che l'appello del P.M. era stato depositato nei termini (24/5/2025) e quindi il primo motivo è infondato. Quanto all'inutilizzabilità degli atti successivi all'avviso 415-bis, la Corte ha richiamato il principio di "continuità": atti integrativi sono utilizzabili se depositati e posti immediatamente a disposizione della difesa garantendo il contraddittorio; pertanto il secondo motivo è infondato. Sui profili di fatto relativi al pericolo di reiterazione e all'adeguatezza della misura, la Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia fondatamente ritenuto la sussistenza del rischio alla luce di circostanze concrete (partecipazione a fiera pagata dalla società, possesso di beni intestati alla cooperativa in comodato, proposte di cooptazione, comprovata percezione di contributi comunitari per il 2023 e richieste per anni successivi) nonostante le dimissioni formali; anche questi motivi sono stati ritenuti manifestamente infondati. La Corte ha inoltre escluso la valutazione di atti sopravvenuti prodotti in cassazione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 310 cod. proc. pen.

    Regola il termine per l'impugnazione dei provvedimenti: la Corte ha verificato la tempestività dell'appello del P.M. sul deposito (24/5/2025) rispetto al provvedimento del GIP del 15/5/2025.

  • art. 415-bis cod. proc. pen.

    L'avviso di conclusione delle indagini non impedisce automaticamente attività integrative: la Corte riconosce che indagini svolte dopo l'avviso sono utilizzabili se depositate e messe immediatamente a disposizione della difesa, garantendo il contraddittorio.

  • art. 430, comma 2, cod. proc. pen.

    Ricondotta la fase di attività integrativa dell'indagine a questa norma quale ambito giuridico compatibile con il deposito di documentazione a sostegno dell'appello cautelare, purché rispettato il contraddittorio.

  • art. 127 cod. proc. pen., comma 2

    Riguarda i termini dell'appello cautelare; la Corte ha rilevato che la documentazione è stata depositata nei termini utili e che il Tribunale ha concesso un differimento per l'esame, garantendo il confronto difensivo.

  • art. 111 Cost., comma secondo

    Principio della parità delle parti e del contraddittorio: utilizzato a fondamento dell'esigenza che la difesa possa confrontarsi sulle acquisizioni probatorie anche se successive.

  • art. 327-bis cod. proc. pen.

    Attribuisce al difensore la facoltà di svolgere attività di investigazione difensiva in ogni stato del procedimento; richiamato per sostenere che il contraddittorio deve essere salvaguardato anche per atti successivi.

  • art. 274 lett. c) cod. proc. pen.

    Norma sulle esigenze cautelari (pericolo di reiterazione): la Corte ha ritenuto corretta la valutazione del Tribunale che ha motivato la sussistenza di tale pericolo con elementi fattuali concreti nonostante le dimissioni formali.

  • art. 28 Reg. Es. cod. proc. pen.

    Richiamata nella parte dispositiva per gli adempimenti di Cancelleria; prassi esecutiva conseguente alla sentenza.

Massime di principio

  • La tempestività di un impugnazione si valuta sulla base dell'atto di deposito ufficiale: la data di notificazione formale può essere integrata dall'attestazione di deposito agli atti.
  • Atti di indagine compiuti dopo la notifica dell'avviso ex art. 415-bis non sono automaticamente inutilizzabili: sono ammessi se depositati e posti immediatamente a disposizione della difesa, così da garantire il contraddittorio e la parità delle parti.
  • Documenti o fatti sopravvenuti non valutati dai giudici di merito non possono essere generalmente esaminati dalla Corte di Cassazione se comportano una nuova valutazione di merito o costituiscono "prova nuova"; occorre produrli nei precedenti gradi quando possibile.
  • La formale cessazione di cariche societarie non esclude di per sé il rischio di reiterazione: i giudici valutano la concreta persistenza di rapporti, comportamenti e influenze (partecipazione ad eventi riconducibili alla società, spese sostenute dalla società, proposte di cooptazione, possesso di beni societari in comodato) per fissare la prognosi di pericolosità.
  • La differenziazione del trattamento cautelare fra coindagati è legittima se fondata su specifiche e differenziate risultanze fattuali che giustificano valutazioni diverse sulla sussistenza delle esigenze cautelari.
  • Per impugnare con successo l'adeguatezza della misura cautelare occorre dimostrare concretamente l'assenza delle esigenze cautelari o la sussistenza di misure alternative idonee; mere deduzioni formali (es. dimissioni) senza riscontro probatorio non sono generalmente sufficienti.
  • Chi contesta l'utilizzabilità di atti investigativi deve dimostrare in quale misura la produzione di tali atti abbia impedito il contraddittorio o la possibilità di investigazione difensiva; se la difesa ha avuto effettiva possibilità di accesso e replica, l'eccezione è debole.

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