Cassazione Penale, Sentenza n. 38919/2025 del 02/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso lamentava: 1) decadenza del termine per l'impugnazione dell'appello presentato dal P.M. (presunta violazione dell'art. 310 c.p.p.); 2) inutilizzabilità degli atti di indagine acquisiti dopo la notificazione dell'avviso ex art. 415-bis c.p.p. (presunta violazione degli artt. 407 e 415-bis c.p.p. e vizio motivazionale); 3) travisamento dei fatti e errata applicazione di legge in ordine alla sussistenza e attualità del pericolo di reiterazione (art. 274 lett. c) c.p.p.), posto che l'indagato si era dimesso dalla carica societaria e avrebbe avuto solo rapporti leciti e marginali con la cooperativa; 4) inadeguatezza della misura cautelare (arresti domiciliari) rispetto al rischio contestato; 5) produzione in sede di cassazione di atti sopravvenuti (messa in liquidazione della cooperativa).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Sul merito procedurale: ha accertato che l'appello del P.M. era stato depositato nei termini (24/5/2025) e quindi il primo motivo è infondato. Quanto all'inutilizzabilità degli atti successivi all'avviso 415-bis, la Corte ha richiamato il principio di "continuità": atti integrativi sono utilizzabili se depositati e posti immediatamente a disposizione della difesa garantendo il contraddittorio; pertanto il secondo motivo è infondato. Sui profili di fatto relativi al pericolo di reiterazione e all'adeguatezza della misura, la Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia fondatamente ritenuto la sussistenza del rischio alla luce di circostanze concrete (partecipazione a fiera pagata dalla società, possesso di beni intestati alla cooperativa in comodato, proposte di cooptazione, comprovata percezione di contributi comunitari per il 2023 e richieste per anni successivi) nonostante le dimissioni formali; anche questi motivi sono stati ritenuti manifestamente infondati. La Corte ha inoltre escluso la valutazione di atti sopravvenuti prodotti in cassazione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
Regola il termine per l'impugnazione dei provvedimenti: la Corte ha verificato la tempestività dell'appello del P.M. sul deposito (24/5/2025) rispetto al provvedimento del GIP del 15/5/2025.
L'avviso di conclusione delle indagini non impedisce automaticamente attività integrative: la Corte riconosce che indagini svolte dopo l'avviso sono utilizzabili se depositate e messe immediatamente a disposizione della difesa, garantendo il contraddittorio.
art. 430, comma 2, cod. proc. pen.
Ricondotta la fase di attività integrativa dell'indagine a questa norma quale ambito giuridico compatibile con il deposito di documentazione a sostegno dell'appello cautelare, purché rispettato il contraddittorio.
art. 127 cod. proc. pen., comma 2
Riguarda i termini dell'appello cautelare; la Corte ha rilevato che la documentazione è stata depositata nei termini utili e che il Tribunale ha concesso un differimento per l'esame, garantendo il confronto difensivo.
art. 111 Cost., comma secondo
Principio della parità delle parti e del contraddittorio: utilizzato a fondamento dell'esigenza che la difesa possa confrontarsi sulle acquisizioni probatorie anche se successive.
Attribuisce al difensore la facoltà di svolgere attività di investigazione difensiva in ogni stato del procedimento; richiamato per sostenere che il contraddittorio deve essere salvaguardato anche per atti successivi.
art. 274 lett. c) cod. proc. pen.
Norma sulle esigenze cautelari (pericolo di reiterazione): la Corte ha ritenuto corretta la valutazione del Tribunale che ha motivato la sussistenza di tale pericolo con elementi fattuali concreti nonostante le dimissioni formali.
art. 28 Reg. Es. cod. proc. pen.
Richiamata nella parte dispositiva per gli adempimenti di Cancelleria; prassi esecutiva conseguente alla sentenza.
Massime di principio
- La tempestività di un impugnazione si valuta sulla base dell'atto di deposito ufficiale: la data di notificazione formale può essere integrata dall'attestazione di deposito agli atti.
- Atti di indagine compiuti dopo la notifica dell'avviso ex art. 415-bis non sono automaticamente inutilizzabili: sono ammessi se depositati e posti immediatamente a disposizione della difesa, così da garantire il contraddittorio e la parità delle parti.
- Documenti o fatti sopravvenuti non valutati dai giudici di merito non possono essere generalmente esaminati dalla Corte di Cassazione se comportano una nuova valutazione di merito o costituiscono "prova nuova"; occorre produrli nei precedenti gradi quando possibile.
- La formale cessazione di cariche societarie non esclude di per sé il rischio di reiterazione: i giudici valutano la concreta persistenza di rapporti, comportamenti e influenze (partecipazione ad eventi riconducibili alla società, spese sostenute dalla società, proposte di cooptazione, possesso di beni societari in comodato) per fissare la prognosi di pericolosità.
- La differenziazione del trattamento cautelare fra coindagati è legittima se fondata su specifiche e differenziate risultanze fattuali che giustificano valutazioni diverse sulla sussistenza delle esigenze cautelari.
- Per impugnare con successo l'adeguatezza della misura cautelare occorre dimostrare concretamente l'assenza delle esigenze cautelari o la sussistenza di misure alternative idonee; mere deduzioni formali (es. dimissioni) senza riscontro probatorio non sono generalmente sufficienti.
- Chi contesta l'utilizzabilità di atti investigativi deve dimostrare in quale misura la produzione di tali atti abbia impedito il contraddittorio o la possibilità di investigazione difensiva; se la difesa ha avuto effettiva possibilità di accesso e replica, l'eccezione è debole.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 2 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 38832/2025 del 02/12/2025
- Sentenza penale · 2 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 38833/2025 del 02/12/2025
- Sentenza penale · 2 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 38834/2025 del 02/12/2025
- Sentenza penale · 2 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 38835/2025 del 02/12/2025
- Sentenza penale · 2 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 38836/2025 del 02/12/2025
- Sentenza penale · 2 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 38840/2025 del 02/12/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →