Cassazione Penale, Sentenza n. 27338/2026 del 21/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
Un imputato, già condannato in primo grado e in parte riformato in appello, ha impugnato la sentenza della Corte di appello che aveva dichiarato non doversi procedere per uno dei capi per prescrizione, rideterminato la pena e confermato il resto della condanna. I fatti riguardano un articolato sistema di fatturazioni incrociate e di utilizzo di società riferibili all'imputato, ritenuto finalizzato a conseguire vantaggi fiscali e a contenere le imposte, con contestazioni per emissione di fatture per operazioni inesistenti e per utilizzazione in dichiarazione di fatture relative a operazioni inesistenti. Con il primo motivo il ricorrente ha sostenuto che, mancando le scritture contabili obbligatorie e i bilanci, la condotta avrebbe dovuto essere riqualificata, al più, come dichiarazione di elementi passivi fittizi ex art. 4 d.lgs. 74/2000, e ha contestato l'affermazione della responsabilità per il reato di dichiarazione fraudolenta. Con il secondo motivo ha dedotto l'assenza di prova del dolo specifico di evasione e del vantaggio fiscale, sostenendo inoltre che, per le fatture emesse, mancasse la finalità di evasione e che alcune operazioni sarebbero state realmente eseguite o comunque ritenute tali. Con il terzo motivo ha censurato la qualificazione dei fatti ex art. 8 d.lgs. 74/2000, contestando la pluralità dei reati ritenuta dalla Corte di appello e l'aumento di pena per continuazione, invocando la tesi dell'unitarietà del reato nel medesimo periodo d'imposta anche quando le fatture siano emesse tramite società diverse, ma riferibili alla stessa persona fisica.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il terzo motivo e inammissibili gli altri due. Ha però rilevato che per i reati di cui ai capi e) ed f), qualificati ex art. 8 d.lgs. 74/2000, era maturata la prescrizione e, conseguentemente, ha annullato la sentenza impugnata limitatamente a tali reati. Poiché la pena di appello era stata determinata in un anno e sette mesi di reclusione, con un mese di aumento per ciascun reato satellite, l'eliminazione dei due aumenti relativi ai capi estinti ha comportato la rideterminazione della pena finale in un anno e cinque mesi di reclusione. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile nel resto.
Norme richiamate
È richiamato come fattispecie di dichiarazione fraudolenta, per la quale la Corte ribadisce che le censure sulla diversa qualificazione giuridica e sulla struttura della condotta non sono deducibili in cassazione se richiedono nuovi accertamenti di fatto e non erano state devolute in appello.
È evocato dal ricorrente come possibile riqualificazione della condotta, ma la Corte non entra nel merito perché la questione è inammissibile in sede di legittimità per difetto di devoluzione e per la necessità di accertamenti fattuali.
«l'emissione di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato»
La Corte valorizza una lettura pluralistica della fattispecie quando l'emissione di fatture avvenga tramite distinte società giuridicamente rilevanti: l'unitarietà ex comma 2 non opera automaticamente se, pur essendo unica la persona fisica, le condotte sono riferite a diversi soggetti giuridici, potendosi configurare più reati per ciascun gruppo di fatture riconducibile a moduli operativi distinti.
art. 81, secondo comma, cod. pen.
È richiamato per la continuazione e per l'aumento di pena applicato ai reati satellite; l'eliminazione per prescrizione di alcuni capi impone la corrispondente riduzione della pena complessiva.
È menzionato con riferimento all'esame del consulente contabile, le cui dichiarazioni sono state valorizzate dalla Corte di merito insieme ad altre prove dichiarative.
art. 609, comma secondo, cod. proc. pen.
È richiamato per affermare che la questione di qualificazione giuridica del fatto può essere dedotta in cassazione solo se non richieda nuovi accertamenti di fatto.
Non è citato espressamente, ma la motivazione valorizza il compendio probatorio e la valutazione delle prove dichiarative compiuta dai giudici di merito; non si ricava una specifica interpretazione normativa autonoma.
È implicato nella declaratoria di prescrizione dei reati ex art. 8 d.lgs. 74/2000 e nella conseguente riduzione della pena.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non possono essere introdotte, per la prima volta, questioni di qualificazione giuridica o di elemento oggettivo che richiedano nuovi accertamenti di fatto, quando tali questioni non siano state devolute con l'appello.
- Le censure che mirano a ottenere una diversa ricostruzione del fatto o una rivalutazione del compendio probatorio sono inammissibili se la motivazione di merito è congrua, completa e logicamente coerente.
- In materia di reati tributari, la prova del dolo specifico di evasione può essere desunta da un sistema organizzato di fatturazioni incrociate, dall'assetto societario strumentale e dall'effettivo vantaggio fiscale perseguito.
- L'unificazione prevista dall'art. 8, comma 2, d.lgs. 74/2000 non opera automaticamente quando l'autore materiale utilizzi pluralità di società o di soggetti giuridici distinti: in tale ipotesi può configurarsi una pluralità di reati riferiti ai diversi moduli operativi.
- L'estinzione per prescrizione di alcuni reati satellite comporta la riduzione della pena complessiva nella misura corrispondente agli aumenti applicati per quei capi, ma la prescrizione non è rilevabile in cassazione sui capi divenuti definitivi per inammissibilità dei motivi su cui si fondavano.
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