Cassazione Penale, Ordinanza n. 09538/2025 del 07/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sua condanna per il reato tributario di cui all'art. 10 d.lgs. 74/2000. Con l'unico motivo deduceva la violazione di legge per intervenuta prescrizione del reato, sostenendo che il tempus commissi delicti fosse maturato e che, conseguentemente, il reato dovesse ritenersi estinto. La Corte ha però rilevato che la doglianza era formulata in modo generico: il ricorrente si limitava a contestare il momento di consumazione del reato senza indicare quando, in concreto, la condotta contestata sarebbe stata posta in essere, rendendo così impossibile verificare la fondatezza della dedotta prescrizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo fosse manifestamente infondato per assoluta genericità, poiché privo dell'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto richiesti dall'art. 581, lett. d), c.p.p. La genericità del motivo integra la causa di inammissibilità prevista dall'art. 591, lett. c), c.p.p. e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, ha condannato il ricorrente anche al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma incriminatrice per il reato tributario oggetto della condanna confermata in appello.
art. 581, lett. d), cod. proc. pen.
Il ricorso per cassazione deve contenere l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono il petitum; la loro mancanza determina genericità del motivo.
art. 591, lett. c), cod. proc. pen.
L'inosservanza del requisito di specificità dei motivi previsto dall'art. 581 c.p.p. comporta l'inammissibilità del ricorso.
In caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
Richiamata per escludere che, nel caso concreto, fosse ravvisabile assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, legittimando la sanzione pecuniaria.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione la deduzione della prescrizione deve essere specifica e autosufficiente: il ricorrente deve indicare con precisione il tempus commissi delicti o gli elementi di fatto utili a verificarlo, altrimenti la doglianza è inammissibile per genericità.
- La mancanza di specificità dei motivi, quando impedisce alla Corte di comprendere e valutare la censura, integra la causa di inammissibilità prevista dall'art. 591, lett. c), c.p.p.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, in via ordinaria, la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo che emerga assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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