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Cassazione Penale, Ordinanza n. 21391/2025 del 06/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo dedotto non colpisse la reale motivazione della sentenza di appello, che aveva qualificato i fatti come violenza diretta contro pubblici ufficiali e non come resistenza passiva. Per effetto dell'inammissibilità, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto dall'imputato contro la sentenza della Corte di appello di Genova del 5 novembre 2024. Il ricorrente ha sostenuto che la decisione impugnata avrebbe effettuato un mero rinvio alla sentenza di primo grado con riguardo al reato contestato al capo b). La Corte di cassazione ha però rilevato che tale doglianza non trovava riscontro nel testo della sentenza impugnata, la quale aveva invece chiarito che la condotta descritta nel verbale di arresto non integrava una resistenza meramente passiva, ma una violenza diretta nei confronti di due pubblici ufficiali, colpiti da spinte e strattoni. Ne è conseguito che il ricorrente non si è confrontato in modo effettivo con la ratio decidendi della sentenza di merito.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso conseguono la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso è inammissibile quando non si confronta specificamente con le argomentazioni poste a base della sentenza impugnata.
  • La deduzione di un preteso vizio di motivazione non è idonea se dalla lettura della decisione emerge una diversa e autonoma qualificazione del fatto non contrastata dal ricorrente.
  • Quando il giudice di merito accerta che la condotta consiste in violenza diretta contro pubblici ufficiali, e non in mera resistenza passiva, il ricorso che ignori tale passaggio decisivo non supera il vaglio di ammissibilità.
  • All'inammissibilità del ricorso per cassazione conseguono le statuizioni economiche previste dall'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieResistenza e oltraggio a pubblico ufficialeImpugnazioni
RamiReati contro la PAProcesso penale

Testo integrale

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