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Cassazione Penale, Ordinanza n. 25690/2026 del 09/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Napoli pronunciata in sede di rinvio, che aveva rideterminato la pena in mesi sei di arresto per il reato di cui all'art. 699 c.p. L'unico motivo di ricorso denunciava violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al rigetto della richiesta di sostituzione della pena detentiva con una pena sostitutiva. Secondo il ricorrente, il diniego sarebbe stato illegittimo o comunque non adeguatamente motivato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la sentenza impugnata avesse congruamente motivato il diniego della pena sostitutiva, richiamando la gravità del fatto e la pericolosità del soggetto, elementi che rendevano la misura sostitutiva inidonea a perseguire la finalità rieducativa e imponevano il ricorso allo strumento sanzionatorio residuo della detenzione nei luoghi di pena. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 699 c.p.

    È il reato per cui era stata irrogata la pena oggetto di rideterminazione in sede di rinvio; dalla sentenza non emerge una discussione sul contenuto della fattispecie, ma solo il dato della sua contestazione e della pena applicata.

  • pena sostitutiva

    Il giudice di merito può negarla quando, in concreto, la gravità del fatto e la pericolosità del soggetto rendano inidoneo lo strumento sostitutivo a realizzare la finalità rieducativa, imponendo la permanenza della detenzione come misura residuale.

  • spese processuali

    Conseguenza processuale della declaratoria di inammissibilità del ricorso.

  • Cassa delle ammende

    È stata disposta la condanna al pagamento della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende quale effetto della inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • La censura contro il diniego della sostituzione della pena detentiva è inammissibile quando la sentenza di merito abbia fornito una motivazione specifica e non manifestamente illogica sulla concreta inidoneità della pena sostitutiva.
  • Nel giudizio sulla sostituzione della pena, il giudice può valorizzare la gravità del fatto e la pericolosità dell'imputato come indicatori della inadeguatezza della misura sostitutiva rispetto alla finalità rieducativa.
  • Quando la pena sostitutiva sia ritenuta in concreto non idonea, il giudice può legittimamente applicare la detenzione quale strumento sanzionatorio residuale.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MateriePena e commisurazioneImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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