Cassazione Civile, Ordinanza n. 22563/2024 del 08/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (riscossione)
La controversia
La contribuente aveva impugnato un avviso di intimazione emesso in relazione ad alcune cartelle di pagamento. Il ricorso introduttivo era stato dichiarato inammissibile dal giudice tributario di primo grado; l'appello era stato rigettato dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte. In cassazione la parte privata ha proposto ricorso avverso tale sentenza, ma dall'ordinanza emerge che il ricorso per cassazione non risulta depositato. La Corte, quindi, non esamina i motivi di merito e decide soltanto sulla procedibilità dell'impugnazione, rilevando il mancato deposito del ricorso.
La decisione
La Corte dichiara l'improcedibilità del ricorso per cassazione per mancato deposito dell'atto. Conseguentemente condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente, liquidandole in euro 4.300,00 oltre spese di prenotazione a debito. Inoltre dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, come introdotto dalla l. n. 228/2012, trattandosi di ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013.
Norme richiamate
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
in caso di impugnazione dichiarata improcedibile e proposta dopo il 30 gennaio 2013, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ove dovuto
art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228
ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002, rendendo applicabile l'ulteriore contributo unificato nei casi previsti
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il mancato deposito del ricorso determina l'improcedibilità dell'impugnazione, senza che la Corte possa esaminare i motivi di merito.
- Quando il ricorso per cassazione è proposto dopo il 30 gennaio 2013 e viene dichiarato improcedibile, il giudice deve dare atto dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, ove dovuto.
- La declaratoria di improcedibilità comporta la condanna della parte ricorrente alle spese del giudizio di legittimità in favore della parte controricorrente.
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