Cassazione Penale, Sentenza n. 33557/2025 del 10/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della decisione della Corte di appello di Milano che, in sede di rinvio dalla Corte di cassazione, aveva ritenuto sussistenti le condizioni per l'esecuzione del Mandato di Arresto Europeo emesso dal Tribunale di Lorrach (Germania) per l'esecuzione di una pena di nove mesi per due furti. La ricorrente contestava che il procedimento era stato celebrato in sua assenza e che lo Stato richiedente non aveva provato in modo adeguato la regolare notifica degli atti fondamentali (mancanza della relata di notifica, assenza di prova del domicilio o della deten-zione nella casa circondariale indicata, documentazione trasmessa non corrispondente alla richiesta integrativa), deducendo violazioni di norme relative alla consegna in caso di processo celebrato in absentia e vizi di motivazione della Corte territoriale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso della Rostas, confermando la decisione della Corte d'appello di Milano. I giudici hanno ritenuto che, ai sensi dell'art. 18-ter della legge n. 69/2005, la consegna può avvenire se risulta provato con certezza che l'interessata era a conoscenza del processo o si è volontariamente sottratta alla conoscenza dello stesso. La Corte ha ritenuto sufficiente la documentazione trasmessa dalla Procura di Friburgo (ordinanze e attestazioni di notifica e di partecipazione al procedimento esecutivo, indicazioni di domiciliazione e di collaborazione della condannata) per dimostrare l'effettiva conoscenza del procedimento da parte della Rostas, pur non essendo la documentazione esattamente quella originariamente richiesta. È stato inoltre ritenuto che il giudice di rinvio poteva valutare nuovi elementi documentali nell'ambito dei poteri assegnati e senza violare il provvedimento rescindente. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e la ricorrente condannata alle spese processuali; la cancelleria è stata incaricata degli adempimenti previsti dall'art. 22, comma 5, della legge n. 69/2005.
Norme richiamate
Il secondo comma prevede che, anche se il mandato è stato emesso per un processo celebrato in absentia e mancano indicazioni sui requisiti di notifica, la Corte di appello puo' comunque autorizzare la consegna se risulta provato con certezza che l'interessato era a conoscenza del processo o si e' volontariamente sottratto. La Corte ha ritenuto sussistente tale conoscenza sulla base della documentazione inviata dalla Procura tedesca.
Norma sulle richieste di informazioni integrative allo Stato emittente. La Corte ha ritenuto che, pur non essendo pervenuta esattamente la documentazione richiesta, poteva valorizzare altra documentazione trasmessa dall'autorità tedesca nella cornice della stessa comunicazione.
legge 69/2005 art. 6 (comma 1-bis e comma 2-bis lett. c))
Disciplina le condizioni e garanzie in caso di processo in absentia. La censura verteva sull'assenza delle indicazioni prescritte per i casi di giudizio celebrato in assenza, ma la Corte ha applicato il criterio di prova certa della conoscenza effettiva del processo ai sensi dell'art. 18-ter.
codice di procedura penale art. 627
Regole sul giudice di rinvio dopo annullamento: il giudice di rinvio ha poteri di decidere sulla base degli elementi acquisiti, purché non ripeta il percorso logico censurato. La Corte ha ritenuto che la Corte d'appello ha rispettato i limiti della devoluzione e ha adeguatamente motivato la valutazione degli elementi probatori integrativi.
codice di procedura penale art. 420-bis
Richiamato in motivi di doglianza dalla ricorrente ma non specificamente sviluppato nella pronuncia come norma decisiva; la censura originaria mirava a presunte violazioni procedurali connesse alla formazione e all'acquisizione della documentazione.
Prevede gli adempimenti consequenziali all'esecuzione della consegna; la sentenza dispone l'inoltro degli adempimenti di competenza della cancelleria.
Massime di principio
- Quando il Mandato di Arresto Europeo si riferisce a un processo celebrato in absentia, l'autorità giudiziaria nazionale può rifiutare la consegna se le condizioni previste dalla legge non risultano indicate; tuttavia puo' autorizzare la consegna se risulta provato con certezza che l'interessato fosse informato del procedimento o si fosse volontariamente sottratto.
- Il giudice di rinvio (dopo annullamento) può valutare anche nuova documentazione e circostanze di fatto ulteriori acquisite successivamente, purché non ripeta il percorso logico censurato dalla sentenza rescindente e fornisca adeguata motivazione.
- La prova della notifica formale (relata, indirizzo, stato di detenzione) è rilevante ma non necessariamente esclusiva: la partecipazione dell'interessato a fasi successive del procedimento (es. difesa o atti nel procedimento esecutivo, domiciliazione comunicata alle autorità) può integrare la prova della sua conoscenza effettiva del processo.
- Se lo Stato richiedente non fornisce esattamente la documentazione richiesta, il giudice nazionale deve sollecitare integrazioni ma resta legittimato a valutare anche altro materiale documentale trasmesso se questo consente di accertare in modo certo la conoscenza del procedimento da parte dell'interessato.
- Se il difensore produce elementi contrari (es. attestazioni di non detenzione nel luogo indicato), tali prove devono essere ricevibili e idonee a mettere in dubbio il quadro probatorio; la mera produzione documentale non basta se non scalfisce la valutazione motivata del giudice su elementi ritenuti decisivi.
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