Cassazione Penale, Ordinanza n. 13018/2025 del 03/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha affermato che i motivi erano generici perché non confrontati con la motivazione della sentenza impugnata e privi dell'indicazione delle ragioni fattuali e giuridiche della dedotta assenza di motivazione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo del 9 luglio 2024. Dal testo emerge solo che il ricorso censurava una pretesa assenza di motivazione della decisione impugnata; tuttavia la Corte rileva che l'atto difendeva tale tesi in modo generico, senza illustrare le ragioni di fatto e di diritto a sostegno della doglianza, a fronte di una motivazione definita ampia. La Corte ha quindi ritenuto che mancasse la necessaria correlazione tra i motivi di ricorso e le ragioni poste a base del provvedimento impugnato.
Norme richiamate
in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile non solo quando i motivi sono intrinsecamente indeterminati, ma anche quando difetta la necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato.
- Il ricorrente non può limitarsi a formulare una doglianza astratta o meramente assertiva: deve confrontarsi con la motivazione della decisione censurata e indicare puntualmente gli errori di fatto o di diritto che la renderebbero illegittima.
- La censura di mancanza di motivazione è inammissibile se non è accompagnata dall'illustrazione concreta delle ragioni per cui la motivazione sarebbe effettivamente assente o apparente, specie quando la sentenza impugnata contenga invece una motivazione ampia.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 3 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 12850/2025 del 03/04/2025
- ordinanza_penale · 3 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 12863/2025 del 03/04/2025
- ordinanza_penale · 3 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 12864/2025 del 03/04/2025
- ordinanza_penale · 3 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 12865/2025 del 03/04/2025
- ordinanza_penale · 3 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 12867/2025 del 03/04/2025
- ordinanza_penale · 3 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 12868/2025 del 03/04/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →