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Cassazione Penale, Ordinanza n. 13018/2025 del 03/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha affermato che i motivi erano generici perché non confrontati con la motivazione della sentenza impugnata e privi dell'indicazione delle ragioni fattuali e giuridiche della dedotta assenza di motivazione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo del 9 luglio 2024. Dal testo emerge solo che il ricorso censurava una pretesa assenza di motivazione della decisione impugnata; tuttavia la Corte rileva che l'atto difendeva tale tesi in modo generico, senza illustrare le ragioni di fatto e di diritto a sostegno della doglianza, a fronte di una motivazione definita ampia. La Corte ha quindi ritenuto che mancasse la necessaria correlazione tra i motivi di ricorso e le ragioni poste a base del provvedimento impugnato.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile non solo quando i motivi sono intrinsecamente indeterminati, ma anche quando difetta la necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato.
  • Il ricorrente non può limitarsi a formulare una doglianza astratta o meramente assertiva: deve confrontarsi con la motivazione della decisione censurata e indicare puntualmente gli errori di fatto o di diritto che la renderebbero illegittima.
  • La censura di mancanza di motivazione è inammissibile se non è accompagnata dall'illustrazione concreta delle ragioni per cui la motivazione sarebbe effettivamente assente o apparente, specie quando la sentenza impugnata contenga invece una motivazione ampia.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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