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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36713/2026 del 19/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

L’imputato, amministratore di una società poi dichiarata fallita il 1° luglio 2021, era stato condannato dal Tribunale di Cagliari il 12 novembre 2024 per bancarotta fraudolenta documentale a due anni di reclusione, oltre alle pene accessorie fallimentari. La Corte d’appello di Cagliari aveva riqualificato il fatto ai sensi dell’art. 220 l. fall., in relazione all’art. 16, primo comma, n. 3, l. fall., riducendo la pena a otto mesi di reclusione ed escludendo le pene accessorie fallimentari. Con il primo motivo il ricorrente ha censurato il diniego della pena sostitutiva pecuniaria o del lavoro di pubblica utilità, sostenendo che l’istanza poteva essere proposta per la prima volta in appello, anche con motivi nuovi, e che la riduzione della pena disposta in secondo grado aveva reso possibile la sostituzione. Ha inoltre dedotto che il giudice d’appello avrebbe dovuto attivare i meccanismi previsti dall’art. 598-bis c.p.p. Con il secondo motivo ha contestato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 27 Cost., l’interpretazione per cui la richiesta di pena sostitutiva deve essere devoluta con specifico motivo d’appello, sostenendo che essa determina un’irragionevole disparità tra chi in primo grado riceve una pena entro il limite di sostituibilità e chi vi rientra soltanto per effetto della riduzione in appello. In via principale il ricorso chiedeva l’annullamento del diniego della pena pecuniaria sostitutiva; in via subordinata, quello del diniego del lavoro di pubblica utilità.

La decisione

La Corte ha accolto i motivi limitatamente al diniego della pena pecuniaria sostitutiva e ha annullato la sentenza sul punto, rinviando per un nuovo esame alla Corte d’appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari. Ha ritenuto errata la lettura dell’art. 598-bis, comma 1-bis, c.p.p. seguita dal giudice d’appello: la necessità di uno specifico motivo di gravame opera quando l’applicabilità della pena sostitutiva era già concretamente prospettabile in base alla pena inflitta in primo grado; non preclude invece la valutazione quando è la decisione d’appello a ridurre la pena sotto il limite ostativo, facendo sorgere per la prima volta tale possibilità. In questa situazione il giudice d’appello, a fronte della richiesta dell’imputato, deve valutare la sussistenza dei presupposti della sostituzione e motivare anche in caso di diniego. I motivi relativi al lavoro di pubblica utilità sono rimasti assorbiti, poiché il ricorrente aveva chiesto l’annullamento su tale punto solo in via subordinata. La responsabilità penale e la riqualificazione del fatto non sono state annullate; il nuovo giudizio riguarda esclusivamente la pena sostitutiva.

Norme richiamate

  • art. 598-bis, comma 1-bis, c.p.p.

    Fermo quanto previsto dall'articolo 597, l'imputato, fino a quindici giorni prima dell'udienza, può, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, nei motivi nuovi e nelle memorie di cui al comma 1, esprimere il consenso alla sostituzione della pena detentiva con taluna delle pene sostitutive di cui all'articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689. La corte, se ritiene che ne ricorrano i presupposti, sostituisce la pena detentiva.

    La disposizione consente di esprimere in appello il consenso alla pena sostitutiva e impone alla Corte di appello di sostituire la pena detentiva quando ne ricorrano i presupposti; il richiamo all’art. 597 c.p.p. mantiene però il principio devolutivo quando la sostituibilità era già prospettabile in base alla pena di primo grado.

  • art. 598-bis, comma 4-ter, c.p.p.

    Il comma 4-ter dell’art. 598-bis cod. proc. pen. ha introdotto la possibilità per il giudice di appello di sostituire la pena detentiva con una pena sostitutiva nell’ipotesi in cui, a seguito della decisione sull’impugnazione, anche per effetto del potere officioso riconosciuto al giudice di secondo grado, la pena venga rideterminata in misura non superiore al limite ostativo, che nel caso della pena sostitutiva pecuniaria è di un anno di reclusione.

    Se la decisione d’appello ridetermina la pena entro il limite che consente la sostituzione, il giudice può procedervi anche d’ufficio. Quando l’imputato ha presentato richiesta, la sua valutazione non è preclusa dal fatto che non fosse stata impugnata in primo grado una mancata sostituzione che, data la pena allora inflitta, non era concretamente praticabile.

  • art. 597 c.p.p.

    L'incipit del comma 1-bis — «Fermo quanto previsto dall'art. 597» — vale a rimarcare quanto già affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U., n. 12872 del 19/01/2017, Punzo, Rv. 269125-01), secondo cui il giudice di appello non ha il potere di applicare d'ufficio le pene sostitutive delle pene detentive brevi se nell'atto di appello non risulta formulata alcuna specifica e motivata richiesta con riguardo a tale punto della decisione, posto che l'ambito di tale potere è circoscritto alle ipotesi tassativamente indicate dall'art. 597, comma 5, cod. proc. pen., che costituisce una eccezione alla regola generale del principio devolutivo dell'appello e che segna anche il limite del potere discrezionale del giudice di sostituire la pena detentiva previsto dall'art. 58 della legge n. 689 del 1981.

    Il principio devolutivo limita il potere officioso del giudice d’appello in materia di pene sostitutive: salvo le ipotesi tassative previste dal comma 5, occorre una specifica richiesta devoluta con l’impugnazione. Tale limite non impedisce però la valutazione quando la possibilità di sostituzione emerge soltanto dalla riduzione della pena effettuata in appello.

  • art. 585, comma 4, c.p.p.

    In materia di impugnazioni, infatti, la facoltà del ricorrente di presentare motivi nuovi incontra il limite del necessario riferimento ai motivi principali, di cui i primi devono rappresentare mero sviluppo o migliore esposizione, ma sempre ricollegabili ai capi e ai punti già dedotti, sicché sono ammissibili soltanto motivi aggiunti con i quali si alleghino ragioni di carattere giuridico diverse o ulteriori, ma non anche motivi con i quali si intenda allargare l'ambito del predetto petitum, introducendo censure non tempestivamente formalizzate entro i termini per l'impugnazione.

    I motivi nuovi non possono introdurre censure estranee ai capi o punti già devoluti con l’impugnazione originaria: devono costituirne uno sviluppo o una migliore esposizione. La richiesta di pena sostitutiva proposta con motivi nuovi è quindi ammissibile se si collega a un motivo originario che censura direttamente la determinazione della pena.

  • art. 581, lett. a), c.p.p.

    i «motivi nuovi» a sostegno dell'impugnazione, previsti tanto nella disposizione di ordine generale contenuta nell'art. 585, comma 4, cod. proc. pen., quanto nelle norme concernenti il ricorso per cassazione in materia cautelare (art. 311, quarto comma, cod. proc. pen.) ed il procedimento in camera di consiglio nel giudizio di legittimità (art. 611, primo comma, cod. proc. pen.), devono avere ad oggetto i capi o i punti della decisione impugnata che sono stati enunciati nell'originario atto di gravame ai sensi dell'art. 581, lett. a), cod. proc. pen.

    I motivi nuovi devono riguardare capi o punti della decisione già individuati nell’atto originario di impugnazione; non possono ampliare successivamente l’oggetto del gravame.

  • art. 53 l. 24 novembre 1981, n. 689

    Fermo quanto previsto dall'articolo 597, l'imputato, fino a quindici giorni prima dell'udienza, può, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, nei motivi nuovi e nelle memorie di cui al comma 1, esprimere il consenso alla sostituzione della pena detentiva con taluna delle pene sostitutive di cui all'articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

    La norma individua le pene sostitutive alle quali può essere sostituita la pena detentiva nel giudizio d’appello, previo consenso dell’imputato e ricorrendone i presupposti.

  • art. 58 l. 24 novembre 1981, n. 689

    il giudice di appello non ha il potere di applicare d'ufficio le pene sostitutive delle pene detentive brevi se nell'atto di appello non risulta formulata alcuna specifica e motivata richiesta con riguardo a tale punto della decisione, posto che l'ambito di tale potere è circoscritto alle ipotesi tassativamente indicate dall'art. 597, comma 5, cod. proc. pen., che costituisce una eccezione alla regola generale del principio devolutivo dell'appello e che segna anche il limite del potere discrezionale del giudice di sostituire la pena detentiva previsto dall'art. 58 della legge n. 689 del 1981.

    Il potere discrezionale di sostituire la pena detentiva è limitato dal principio devolutivo e, in appello, deve essere esercitato nel rispetto delle condizioni previste dall’art. 597 c.p.p.; resta ferma la valutazione quando la sostituibilità diviene possibile soltanto in seguito alla riduzione della pena in secondo grado.

  • art. 220 l. fall.

    Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Cagliari ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Cagliari del 12 novembre 2024 che aveva affermato la penale responsabilità di Andrea Caldart per il reato di bancarotta fraudolenta documentale, quale amministratore della Peoplefly s.r.l., dichiarata fallita in data 1 luglio 2021, e l’aveva condannato alla pena di anni due di reclusione, oltre alle pene accessorie fallimentari. In particolare, la Corte di appello ha riqualificato il fatto ai sensi dell’art. 220 l. fall. in relazione all’art. 16, primo comma, n. 3, l. fall. e ha ridotto la pena a mesi otto di reclusione, escludendo le pene accessorie fallimentari.

    La sentenza riporta la riqualificazione del fatto in appello ai sensi dell’art. 220 l. fall.; il giudizio di cassazione qui deciso non esamina la correttezza della riqualificazione, ma soltanto il diniego della pena sostitutiva.

  • art. 16, primo comma, n. 3, l. fall.

    In particolare, la Corte di appello ha riqualificato il fatto ai sensi dell’art. 220 l. fall. in relazione all’art. 16, primo comma, n. 3, l. fall. e ha ridotto la pena a mesi otto di reclusione, escludendo le pene accessorie fallimentari.

    La disposizione è richiamata quale norma in relazione alla quale la Corte d’appello ha riqualificato il fatto; la Cassazione non ne sviluppa un’interpretazione, poiché il ricorso riguarda il diniego della pena sostitutiva.

Massime di principio

  • Nel giudizio d’appello la richiesta di pena sostitutiva deve, di regola, essere collegata a uno specifico motivo di gravame: i motivi nuovi possono sviluppare un motivo originario sulla determinazione della pena, ma non ampliare l’oggetto dell’impugnazione introducendo una questione prima non devoluta.
  • La regola sulla devoluzione non preclude la valutazione della pena sostitutiva quando la possibilità di applicarla nasce soltanto dalla decisione d’appello che riduce la pena entro il limite legale. In tale ipotesi, su richiesta dell’imputato, il giudice d’appello deve verificare i presupposti della sostituzione e motivare l’eventuale diniego.
  • La mancata impugnazione in primo grado della mancata applicazione di una pena sostitutiva non preclude la relativa richiesta in appello quando, per l’entità della pena inflitta in primo grado, la sostituzione era allora manifestamente non praticabile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniBancarotta fraudolenta
RamiProcesso penaleReati fallimentari
SottomaterieBancarotta documentale

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