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Cassazione Penale, Ordinanza n. 24980/2026 del 03/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione è fondata sull'assenza di specifici travisamenti dedotti e sulla non decisività della prova indicata, trattandosi di un atto relativo a un fatto diverso e dunque inidoneo a imporre una diversa decisione.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva ritenuto responsabile del reato di truffa aggravata. Con un unico motivo ha denunciato violazione di legge, vizio di motivazione e mancata assunzione di una prova decisiva, sostenendo in sostanza che la decisione di merito fosse fondata su una non corretta valutazione delle risultanze probatorie e che fosse stata omessa l'acquisizione di un elemento ritenuto decisivo. La Corte ha però rilevato che le doglianze miravano in realtà a una rivalutazione del compendio probatorio, attività preclusa in sede di legittimità, e che non era stato indicato un effettivo travisamento di specifiche emergenze processuali già considerate dai giudici di merito, i quali avevano motivato in modo congruo sul titolo del conto su cui era stato accreditato l'indebito profitto e sull'uso di una carta d'identità contraffatta recante un numero di serie corrispondente a quello rilasciato all'imputato. Quanto alla prova asseritamente decisiva, la Corte ha osservato che si trattava di una sentenza relativa a un fatto diverso, quindi non idonea a integrare il requisito di decisività richiesto dall'art. 606, comma 1, lett. d), c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. d), c.p.p.

    La prova è decisiva solo se, confrontata con la motivazione della sentenza impugnata, appare tale da determinare sicuramente una diversa pronuncia oppure, se non assunta o non valutata, da incidere sulla struttura portante della decisione.

Massime di principio

  • In sede di legittimità il ricorso non può essere utilizzato per sollecitare una nuova valutazione delle prove, salvo che siano dedotti specifici travisamenti di emergenze processuali già valorizzate dai giudici di merito.
  • Ai fini dell'art. 606, comma 1, lett. d), c.p.p., la prova asseritamente omessa è "decisiva" solo se, in rapporto alla motivazione della sentenza, avrebbe sicuramente condotto a un esito diverso del giudizio o ne avrebbe compromesso la struttura argomentativa portante.
  • Non integra vizio rilevante in cassazione la deduzione di una prova riferita a un fatto diverso rispetto a quello oggetto del processo, poiché tale elemento non possiede il requisito della decisività.
  • Quando la motivazione di merito dia conto in modo coerente degli indici probatori rilevanti, il ricorso che si limiti a contrapporre una diversa lettura degli stessi è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieTruffaImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
SottomaterieTruffa aggravata
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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