Cassazione Penale, Sentenza n. 40099/2023 del 03/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione del decreto del 18/02/2022 della Corte d'appello di Milano per violazione degli artt. 14, commi 2-bis e 2-ter, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Il ricorrente sosteneva che il periodo di detenzione scontato (iniziato nel maggio 2019 e conclusosi il 30/12/2021) dovesse essere computato ai fini dell'automatica sospensione dell'applicazione della misura di prevenzione (sorveglianza speciale) e della conseguente nuova verifica della persistenza della pericolosità sociale, ritenendo irrilevante la differenza tra varie tipologie di regime detentivo e la decorrenza formale della misura
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha confermato che la Corte d'appello ha correttamente ritenuto che: a) la concomitante sottoposizione a misura cautelare personale incompatibile con la misura di prevenzione non consente di ritenere attenuata la presunzione di attualità della pericolosità sociale; b) la verifica automatica prevista dal comma 2-ter dell'art. 14 opera solo quando la detenzione per espiazione di pena si sia protratta per almeno due anni, condizione non soddisfatta nel caso di specie (la Corte d'appello ha considerato rilevante il periodo tra la deliberazione della misura e la sua effettiva applicazione, inferiore a due anni). Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla cassa delle ammende per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
Norme richiamate
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 14, commi 2-bis e 2-ter
Il comma 2-ter disciplina la verifica della persistenza della pericolosità sociale dopo la cessazione della detenzione per espiazione di pena che si sia protratta per almeno due anni; la disposizione non opera automaticamente per periodi di detenzione inferiori a due anni e la valutazione tiene conto della distinzione tra detenzione per espiazione e misure cautelari incompatibili con la misura di prevenzione
codice di procedura penale, art. 616, comma 1
Consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento; la Corte ha inoltre ritenuto sussistere colpa nella determinazione della causa di inammissibilità e ha irrogato la sanzione pecuniaria prevista
sentenza Corte costituzionale n. 291 del 2013 (richiamata)
La giurisprudenza costituzionale è stata interpretata alla luce del comma 2-ter dell'art. 14: la ratio della Corte costituzionale sull'esigenza di verifica della pericolosità sociale è attuata dalla norma che, tuttavia, pone il requisito temporale (almeno due anni di detenzione per espiazione) per l'operatività della verifica
Massime di principio
- La detenzione utile ai fini della verifica automatica della persistenza della pericolosità sociale deve consistere in detenzione per espiazione di pena e durare almeno due anni ai sensi del comma 2-ter dell'art. 14 d.lgs. n.159/2011
- I periodi in cui il soggetto è sottoposto a misure cautelari personali incompatibili con la misura di prevenzione non sono automaticamente idonei ad attenuare la presunzione di attualità della pericolosità sociale ai fini dell'esecuzione della misura di prevenzione
- La mera differenza di regime detentivo (es. custodia cautelare, arresti domiciliari, detenzione domiciliare) non garantisce di per sé che il periodo sia computabile ai fini dell'automatica sospensione o della verifica prevista dalla norma, se mancano i requisiti previsti dalla legge (in particolare la durata di almeno due anni per espiazione)
- Se la detenzione per espiazione non raggiunge la durata minima di due anni, il tribunale non è tenuto ad avviare la verifica d'ufficio della persistenza della pericolosità sociale e la richiesta di sospensione dell'esecuzione della misura di prevenzione può essere legittimamente rigettata
- Ricorsi manifestamente infondati o inammissibili possono comportare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie per il ricorrente per responsabilità nella determinazione della causa di inammissibilità
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