Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 11661/2025 del 24/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano che aveva confermato l'affermazione di responsabilità per un sinistro stradale con lesioni. Ha dedotto violazione di legge per erronea applicazione dell'art. 192 c.p.p. e vizio di motivazione, sostenendo che la decisione impugnata fosse contraddittoria perché le dichiarazioni delle due persone offese sarebbero state tra loro incompatibili. La censura mirava, in sostanza, a rimettere in discussione la valutazione di attendibilità delle fonti di prova e la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che i motivi erano diretti a ottenere una rivalutazione del merito, cioè una diversa lettura delle prove e dei fatti, attività preclusa in sede di legittimità. Ha inoltre richiamato il principio per cui la dedotta violazione dell'art. 192 c.p.p. non può essere usata per aggirare i limiti del vizio motivazionale di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. Poiché l'inammissibilità non era dovuta ad assenza di colpa, il ricorrente è stato condannato anche al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 192 c.p.p.

    La norma sulla valutazione della prova non può essere invocata in cassazione per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi probatori quando il motivo, nella sostanza, mira a contestare la motivazione e la ricostruzione dei fatti.

  • art. 125 c.p.p.

    Richiamato insieme all'art. 546 c.p.p. nel ragionamento delle Sezioni Unite: i vizi inerenti alla motivazione restano soggetti ai limiti propri del ricorso per cassazione.

  • art. 546, comma 1, lett. e), c.p.p.

    La motivazione della sentenza deve dare conto degli elementi di fatto e delle ragioni della decisione; tuttavia le censure al riguardo non possono essere veicolate come violazione di legge per superare i limiti dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

  • art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p.

    Consente la deduzione dell'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, ma non può essere utilizzato per trasformare in violazione di legge un vizio di motivazione.

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    È la norma che presidia i limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione, impedendo alla Corte di cassazione di rivalutare le prove o di sostituire la propria lettura a quella dei giudici di merito.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di colpa, di una sanzione pecuniaria.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito dedurre, sotto la veste della violazione di legge processuale, censure che mirino in realtà a contestare la valutazione delle prove o la logicità della motivazione.
  • Il motivo di ricorso che si limita a proporre una diversa lettura delle risultanze istruttorie, senza indicare specifici travisamenti o un effettivo vizio riconducibile ai limiti dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., è inammissibile.
  • L'art. 192 c.p.p. non può essere utilizzato come veicolo surrettizio per ottenere un riesame del merito in cassazione.
  • Quando la sentenza di merito fornisce una motivazione logica, coerente e supportata da riscontri esterni, la Cassazione non può sovrapporre una propria valutazione delle prove a quella dei giudici di merito.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta, salvo assenza di colpa, la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.