Cassazione Penale, Sentenza n. 18144/2025 del 14/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Imputazione di nullità per violazione del diritto di difesa a causa dell'eccessiva compressione dei tempi per la presentazione di memorie/deduzioni in sede di convalida del provvedimento questorile ai sensi dell'art. 6 legge 401/1989. Timeline contestata: notifica del provvedimento del Questore il 12/12/2024 alle ore 17:45; richiesta di convalida del PM il 14/12/2024 ore 11:00; convalida da parte del GIP in data 14/12/2024 ore 13:15 (deposito in cancelleria ore 13:20) quindi prima che siano decorse 48 ore dalla notifica. In secondo luogo era censurata l'imposizione dell'obbligo di presentazione presso la Questura anche per le partite amichevoli (motivo assorbito).
La decisione
Il ricorso è stato accolto. Il Collegio ha ritenuto che la convalida sia intervenuta in un termine inferiore alle 48 ore dalla notifica, determinando la lesione dei diritti della difesa e la nullità del provvedimento ai sensi dell'art. 178, lett. c) c.p.p. Per tale motivo è stata disposta l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e dichiarata l'inefficacia del provvedimento del Questore di Como del 12/12/2024 limitatamente all'obbligo di presentazione. È stata inoltre disposta la comunicazione del dispositivo al Questore di Como. La Corte ha richiamato la giurisprudenza che equipara il termine per le memorie difensive a quello di 48 ore concesso al PM per chiedere la convalida e ha fondato il rimedio sull'illegittimità procedurale del vizio.
Norme richiamate
La notifica del provvedimento del Questore deve contenere l'avviso che l'interessato può presentare memorie o deduzioni al GIP; tale previsione implica l'instaurazione di un contraddittorio 'meramente cartolare' e la necessità di un termine utile per l'esercizio del diritto di difesa, che la giurisprudenza quantifica in 48 ore dalla notifica.
La violazione dei diritti della difesa determinante la nullità del provvedimento: il vizio procedurale che comprime indebitamente il tempo per la difesa integra motivo di annullamento.
Costituzione della Repubblica Italiana
Principio di parità delle parti nel processo penale; giustifica l'approssimazione della giurisprudenza a equiparare il termine difensivo a quello concesso al PM.
Sentenza Corte Costituzionale
Sent. n. 144 del 23 maggio 1997
Dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, comma 3, L. 401/89 nella parte che non prevedeva l'avviso di facoltà di presentare memorie; questa pronuncia ha portato all'introduzione dell'obbligo di avviso (poi codificato nel comma 2-bis).
Decreto-legge 20 agosto 2001, n. 336, convertito nella legge 19 ottobre 2001, n. 377
Ha introdotto il comma 2-bis all'art. 6 della legge 401/89 rendendo obbligatorio l'avviso all'interessato della possibilità di presentare memorie/deduzioni al GIP.
Massime di principio
- Quando viene notificato un provvedimento questorile con facoltà di presentare memorie al GIP, il soggetto deve avere un termine effettivo e non comprimibile per esercitare tale diritto: la giurisprudenza consolidata riconosce 48 ore dalla notifica come termine minimo, pari a quello concesso al Pubblico Ministero per chiedere la convalida.
- La convalida del GIP pronunciata in un termine inferiore alle 48 ore dalla notifica costituisce nullità per violazione dei diritti della difesa (art. 178, lett. c) c.p.p.) e comporta l'annullamento senza rinvio e l'inefficacia del provvedimento impugnato, almeno in relazione agli obblighi contestati.
- Il principio costituzionale di parità delle parti (art. 111 Cost.) impone che i termini processuali riferiti all'esercizio delle difese siano concretamente utili e confrontabili con quelli riservati all'accusa.
- Se vi sono censure di merito (es. la misura applicata in relazione a specifiche condotte come 'partite amichevoli'), tali questioni possono restare assorbite se il giudice riconosce un vizio procedurale radicale; pertanto, in presenza di nullità procedurale il tema di merito potrebbe non essere esaminato.
- In pratiche analoghe è prudente monitorare e documentare con precisione i tempi di notifica e di deposito degli atti, presentando tempestivamente memorie difensive e segnalando al giudice ogni compressione temporale che possa pregiudicare il diritto di difesa.
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