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Cassazione Penale, Ordinanza n. 08453/2025 del 28/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello che, nel confermare la decisione di merito, aveva negato la concessione delle circostanze attenuanti generiche. La decisione di appello aveva valorizzato la particolare pervicacia dell'interessato nella violazione sistematica del foglio di via obbligatorio e i suoi precedenti penali, anche per reati della stessa specie. Con il ricorso si contestava, in sostanza, la mancata concessione delle attenuanti generiche; la Corte di cassazione rileva tuttavia che la motivazione del diniego è immune da manifesta illogicità e dunque non sindacabile in sede di legittimità.

La decisione

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Conferma implicitamente la valutazione del giudice di merito sul diniego delle circostanze attenuanti generiche, ritenendo che la motivazione fondata sulla pervicace e reiterata violazione del foglio di via obbligatorio e sui precedenti penali sia adeguata e non manifestamente illogica. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ex art. 616 c.p.p., non ravvisando l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • circostanze attenuanti generiche

    il loro diniego è legittimo se sorretto da motivazione che valorizzi elementi decisivi o rilevanti, come la pervicacia della condotta e i precedenti penali.

  • Corte cost. n. 186 del 13/06/2000

    richiamata per escludere che vi fossero elementi idonei a ritenere che la parte avesse proposto ricorso senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è insindacabile in cassazione quando sia sorretto da motivazione non manifestamente illogica e fondata su elementi ritenuti decisivi dal giudice di merito.
  • Nel motivare il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, il giudice non è tenuto a esaminare analiticamente tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti, essendo sufficiente il richiamo a quelli ritenuti determinanti.
  • La reiterata e sistematica violazione di obblighi imposti dall'autorità, unitamente ai precedenti penali anche specifici, può legittimare il diniego delle circostanze attenuanti generiche.
  • L'inammissibilità del ricorso per cassazione comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in assenza di elementi contrari, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieCircostanze del reatoImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale

Testo integrale

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