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Cassazione Penale, Ordinanza n. 09772/2025 del 10/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello resa a seguito di concordato sui motivi di appello ex art. 599-bis c.p.p., deducendo un unico motivo di vizio di motivazione. In particolare, ha lamentato che la Corte territoriale non avrebbe verificato la possibilità di pronunciare una sentenza ai sensi dell'art. 129 c.p.p., omettendo di valutare d'ufficio eventuali cause di proscioglimento, e non avrebbe nemmeno esaminato la corretta qualificazione giuridica del fatto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che, nel giudizio definito con concordato sui motivi di appello ex art. 599-bis c.p.p., sono deducibili solo censure relative alla formazione del consenso, al consenso del Procuratore generale e al contenuto difforme della decisione rispetto all'accordo; sono invece inammissibili le doglianze sui motivi rinunciati e sulla mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p. Quanto alla qualificazione giuridica del fatto, la Corte ha ribadito che, salvo il caso di pena illegale, l'accordo sulle statuizioni concordate comporta rinuncia a dedurre nel giudizio di legittimità ogni diversa censura, anche rilevabile d'ufficio. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    Introduzione del concordato sui motivi di appello: la Corte d'appello provvede in camera di consiglio quando le parti chiedono l'accoglimento concordato, in tutto o in parte, dei motivi di appello con rinuncia agli altri.

  • art. 129 c.p.p.

    La mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non è deducibile con ricorso per cassazione avverso la sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p.

  • art. 589 c.p.p.

    Richiamato quale forma processuale per la richiesta delle parti di concordare sui motivi di appello.

  • Legge n. 103 del 2017

    Ha introdotto l'art. 599-bis c.p.p. nel codice di rito.

  • Cassa delle Ammende

    Somma irrogata al ricorrente per la declaratoria di inammissibilità del ricorso, non potendosi escludere profili di colpa.

Massime di principio

  • Nel giudizio di appello definito con concordato sui motivi ex art. 599-bis c.p.p., il ricorso per cassazione è ammesso solo per vizi che attengono alla formazione del consenso delle parti, al consenso del Procuratore generale e alla difformità della decisione rispetto all'accordo raggiunto.
  • Sono inammissibili le censure che investono motivi di appello rinunciati con il concordato, inclusa la dedotta mancata verifica delle condizioni per il proscioglimento ex art. 129 c.p.p.
  • L'accordo tra le parti sui punti oggetto di concordato comporta rinuncia a proporre in cassazione doglianze diverse, anche se rilevabili d'ufficio, salvo il caso dell'irrogazione di una pena illegale.
  • La disciplina del concordato sui motivi di appello ex art. 599-bis c.p.p. costituisce sostanziale riproposizione del previgente strumento deflattivo e ne segue i medesimi limiti di impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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