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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33084/2022 del 09/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché non notificato alla parte effettivamente legittimata a contraddire all'impugnazione, cioè l'agente della riscossione, ma a un soggetto diverso, il Ministero dell'Economia e delle Finanze. Non sono state liquidate spese, poiché l'intimato non si è costituito. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (agente riscossione)

La controversia

Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, articolato in tre motivi, contro la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte che aveva accolto l'appello dell'agente della riscossione e, così riformando la decisione di primo grado, aveva respinto il ricorso originariamente proposto avverso un avviso di iscrizione ipotecaria e le cartelle esattoriali ad esso sottese. In sede di legittimità, però, il ricorso è stato notificato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, mentre la parte che avrebbe dovuto essere evocata in giudizio come contraddittore diretto era l'agente della riscossione, risultato vittorioso nel grado di appello.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il ricorso deve essere notificato alla parte che è direttamente legittimata a contraddire all'impugnazione, ossia al soggetto che ha conseguito la vittoria nel grado precedente e che risulta titolare dell'interesse processuale a resistere.
  • La notificazione del ricorso a un soggetto diverso dal contraddittore necessario o effettivo determina l'inammissibilità dell'impugnazione.
  • Quando la parte intimata non si costituisce, la Corte può non provvedere sulle spese di lite.
  • In caso di inammissibilità del ricorso, ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioNotificazioniRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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