Cassazione Penale, Ordinanza n. 25070/2025 del 08/07/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputata ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per violazioni urbanistiche-edilizie, deducendo un vizio di motivazione in relazione alla ritenuta mancata maturazione della prescrizione prima della decisione impugnata. In particolare, sosteneva che il reato dovesse ritenersi consumato alla data di ultimazione dei lavori indicata dalla difesa, ossia il 21 luglio 2018, con conseguente maturazione del termine prescrizionale prima della sentenza di appello. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo inammissibile perché riproponeva censure già esaminate e disattese dai giudici di merito, mirava a ottenere una nuova valutazione delle prove e non evidenziava specifici travisamenti del materiale processuale. Ha inoltre rilevato che la sentenza impugnata aveva correttamente applicato i principi sul carattere permanente del reato urbanistico e sulla cessazione della permanenza, individuando nel sopralluogo del 24 settembre 2020 l'accertamento di nuove opere, con conseguente mancata maturazione della prescrizione prima della decisione di appello.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando che la prescrizione non era maturata prima della sentenza impugnata. Ha osservato che il reato urbanistico contestato ha natura permanente e che la consumazione perdura fino alla cessazione dell'attività edilizia abusiva; nel caso concreto, il giudice di merito aveva logicamente individuato un'attività ancora in corso o comunque un accertamento di opere nuove alla data del sopralluogo del 24 settembre 2020. Ha quindi applicato il regime di improcedibilità di cui all'art. 344-bis c.p.p. richiamato in sentenza, e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende per la colpa nella proposizione di un ricorso inammissibile.
Norme richiamate
art. 44, comma 1, lett. b), D.P.R. 380/2001
Norma incriminatrice richiamata per la condanna in materia edilizia/urbanistica; la Corte ne presuppone la natura di reato urbanistico permanente.
artt. 93, 94 e 95 D.P.R. 380/2001
Disposizioni urbanistico-edilizie contestate insieme all'art. 44; la Corte le considera parte del complessivo titolo di reato confermato in appello.
Richiamato per affermare che, per i reati commessi a partire dal 1° gennaio 2020, opera il regime di improcedibilità richiamato dalla sentenza, ma nel caso concreto esso non era maturato alla data della decisione di appello.
Base della condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in conseguenza dell'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Il reato urbanistico-edilizio contestato ha natura permanente: la consumazione inizia con l'avvio dei lavori e perdura fino alla cessazione effettiva dell'attività edificatoria abusiva.
- Ai fini della prescrizione nei reati permanenti edilizi, l'ultimazione dei lavori coincide con la conclusione delle opere, inclusi gli interventi di rifinitura; la mera prospettazione difensiva di una data anteriore non basta se il giudice di merito accerta, con motivazione congrua, una diversa prosecuzione dell'attività.
- In sede di legittimità non è consentito proporre una rivalutazione del compendio probatorio o una mera rilettura alternativa dei fatti, salvo che siano indicati specifici travisamenti delle emergenze processuali.
- La censura sulla prescrizione è inammissibile quando si risolve nella riproposizione di doglianze già esaminate e disattese dal giudice di merito con motivazione logicamente e giuridicamente corretta.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, in presenza di colpa nella sua proposizione, la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
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