Cassazione Penale, Ordinanza n. 33486/2026 del 14/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché l'unico motivo, articolato nei tre profili sopra indicati, era manifestamente infondato. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione sotto tre profili: mancata declaratoria di estinzione del reato ai sensi dell'art. 162-ter c.p.; improcedibilità per tardività della querela; erroneità del giudizio di responsabilità per il delitto di appropriazione indebita. La Corte ha ritenuto manifestamente infondate le censure. Quanto all'art. 162-ter c.p., la somma di euro 2.000,00 versata come caparra al momento della stipula del contratto di locazione era stata trattenuta dalla persona offesa quale rimborso dei danni arrecati all'immobile e non quale risarcimento dei pregiudizi derivanti dall'appropriazione indebita. Quanto alla querela, proposta il 30/07/2020, la Corte d'appello ne ha ritenuto la tempestività, poiché la persona offesa aveva acquisito effettiva conoscenza della condotta appropriativa soltanto il 28/07/2020, quando aveva potuto accedere all'immobile, aveva constatato l'assenza di alcuni beni e aveva ricevuto dall'imputato un rifiuto alla restituzione, accompagnato dall'affermazione generica che i beni erano stati rubati. Infine, con riguardo alla responsabilità, la Corte territoriale aveva individuato gli elementi fattuali dai quali desumere che l'imputato era l'unico soggetto ad avere la disponibilità dell'immobile e delle relative chiavi di accesso. Secondo la Corte di cassazione, tale valutazione probatoria non presentava manifesta illogicità ed era quindi insindacabile in sede di legittimità.
Norme richiamate
La declaratoria di estinzione del reato per condotte riparatorie non opera quando la somma trattenuta dalla persona offesa costituisce rimborso di danni diversi da quelli derivanti dal reato contestato e non risarcimento del pregiudizio prodotto dall'appropriazione indebita.
La responsabilità per appropriazione indebita può essere fondata sugli elementi fattuali dai quali risulti che l'imputato aveva la disponibilità del bene e che aveva opposto un ingiustificato rifiuto alla restituzione.
Il termine per proporre querela decorre dal momento in cui la persona offesa acquisisce chiara conoscenza della definitiva volontà di invertire il possesso del bene e dell'ingiustificato rifiuto alla restituzione.
Massime di principio
- Ai fini dell'estinzione del reato per condotte riparatorie, il pagamento o la somma trattenuta devono riferirsi al risarcimento dei pregiudizi derivanti dal reato contestato; non è sufficiente che la somma compensi danni distinti e autonomi, come quelli arrecati all'immobile.
- Nel delitto di appropriazione indebita, il termine per proporre querela decorre da quando la persona offesa acquisisce effettiva e chiara conoscenza della volontà dell'agente di invertire il possesso del bene e del rifiuto ingiustificato di restituirlo, non necessariamente dal primo momento in cui sorgano sospetti sulla sua mancata disponibilità.
- La valutazione degli elementi fattuali dai quali il giudice di merito desume la disponibilità esclusiva del bene da parte dell'imputato e la sua responsabilità per appropriazione indebita non è censurabile in cassazione quando sia sorretta da motivazione priva di manifesta illogicità.
- È manifestamente infondato il ricorso per cassazione che riproponga censure sulla ricostruzione probatoria già adeguatamente esaminata dal giudice di merito, senza evidenziare una manifesta illogicità della motivazione.
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