Cassazione Penale, Sentenza n. 28602/2024 del 16/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso la conferma in appello della condanna per duplice omicidio commesso a bordo della nave Gino Ferretti. Le censure principali riguardano: 1) la presunta illegittima utilizzazione degli accertamenti necroscopici eseguiti dall'autorità olandese senza le garanzie difensive previste; 2) vizio nella valutazione della prova indiziaria e applicazione errata dei criteri di valutazione ex art. 192 c.p.p.; 3) esclusione illegittima della causa di giustificazione della legittima difesa; 4) ritenuta mistificazione della scena del crimine a suo carico non sostenuta da fatti certi; 5) eccessiva valorizzazione e qualificazione come mendaci delle dichiarazioni rese dall'imputato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato e ha dichiarato inammissibili per tardività i motivi nuovi depositati oltre il termine processuale. Ha ritenuto utilizzabili le relazioni necroscopiche acquisite nel fascicolo come atti irripetibili, atteso che l'imputato non aveva sollevato tempestivamente la questione di nullita' e quindi non poteva sottrarsi alla valutazione degli atti ai sensi degli artt. 511 e 526 c.p.p. La Suprema Corte ha confermato che la motivazione dei giudici di merito e' logica, coerente e non affetta da manifesta illogicita', avendo compiutamente valutato testimonianze, rilievi fotografici, risultanze medico-legali e le dichiarazioni dell'imputato; ha quindi respinto la tesi della legittima difesa e confermato la responsabilita' dell'imputato per il duplice omicidio e la pena inflitta di trenta anni di reclusione.
Norme richiamate
Regime di utilizzazione delle dichiarazioni rese in sede di indagini preliminari; la Corte territoriale aveva ritenuto inutilizzabili alcune dichiarazioni per mancata sussistenza dei presupposti dell'istituto, ma la Cassazione non ha annullato la valutazione complessiva della prova fatta dal merito.
Disposizioni sulle garanzie difensive in caso di compimento di accertamenti tecnici non ripetibili dall'autorita' straniera; la Cassazione ha ritenuto che l'eventuale violazione poteva essere eccepita tempestivamente e, non essendo stata sollevata nei termini, le relazioni sono utilizzabili.
Inserimento nel fascicolo degli atti irripetibili; le relazioni necroscopiche sono state considerate atti irripetibili inseriti nel fascicolo e valutabili se non contestate nei termini previsti.
Termine per eccepire la nullita' degli atti o la non irripetibilita' della consulenza tecnica; la mancata eccezione in tale sede implica la piena utilizzabilita' degli atti nel processo.
Utilizzabilita' degli atti inseriti nel fascicolo processuale come atti irripetibili; applicata dalla Cassazione per legittimare l'uso delle relazioni necroscopiche non tempestivamente contestate.
Valutazione degli atti del fascicolo dibattimentale; la Cassazione ha confermato la valutazione di merito degli atti utilizzati.
Criteri per la valutazione degli indizi e dei riscontri; la Corte di merito ha motivato l'applicazione di tali criteri e la Cassazione ha ritenuto la valutazione coerente e non manifestamente illogica.
art. 585, comma 4, disp. att. cod. proc. pen.
Termini per il deposito di motivi nuovi per cassazione; la Corte ha dichiarato inammissibili i motivi nuovi depositati fuori termine.
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione in ordine alla manifesta illogicita', mancanza o contraddittorieta'; la Cassazione ha applicato questi limiti nel rigetto delle censure che rimettevano la diversa valutazione del merito.
Massime di principio
- Se un atto tecnico irripetibile (es. autopsia) e' acquisito al fascicolo, la parte deve eccepire tempestivamente la violazione delle garanzie difensive nei termini processuali (art. 491 c.p.p.); in mancanza l'atto resta utilizzabile ai sensi degli artt. 431, 511 e 526 c.p.p.
- La Corte di Cassazione non rivede il merito probatorio ma controlla la presenza di un apparato argomentativo logico e non manifestamente illogico; censure che chiedono una diversa valutazione delle prove sono inammissibili se non dimostrano vizi logici della motivazione (art. 606 c.p.p.).
- Per ottenere il riconoscimento della legittima difesa e' necessario allegare e dimostrare elementi concreti, verificabili e coerenti con il quadro probatorio; mere ipotesi alternative non sono sufficienti.
- Le contraddizioni e mendacia delle dichiarazioni del difensore possono essere legittimamente valorizzate come elementi di prova purché la motivazione dei giudici espliciti la loro rilevanza e il nesso logico con le altre evidenze.
- I motivi nuovi per cassazione depositati oltre i termini previsti sono dichiarati inammissibili; pianificare il deposito entro i termini e motivare tempestivamente eccezioni procedurali e di regolarita' e' essenziale.
- La mancata esecuzione di accertamenti supplementari (es. dattiloscopici o genetici) non rende automaticamente invalida una ricostruzione indiziaria quando il giudice di merito dimostri che il quadro probatorio complessivo e' sufficiente e la mancanza di quei riscontri non e' decisiva.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 16 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 28468/2024 del 16/07/2024
- Sentenza penale · 16 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 28470/2024 del 16/07/2024
- Sentenza penale · 16 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 28472/2024 del 16/07/2024
- Sentenza penale · 16 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 28473/2024 del 16/07/2024
- Sentenza penale · 16 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 28474/2024 del 16/07/2024
- Sentenza penale · 16 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 28476/2024 del 16/07/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →