Cassazione Civile, Ordinanza n. 16531/2024 del 13/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia riguardava un avviso di accertamento IMU relativo all'anno d'imposta 2013, emesso dal Comune per alcuni immobili della contribuente. In primo grado il ricorso della contribuente era stato accolto con annullamento dell'atto; la corte tributaria regionale aveva poi rigettato l'appello del Comune. Il Comune ha quindi proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, mentre la contribuente ha resistito chiedendo l'inammissibilità o il rigetto del ricorso e, in via processuale, la trattazione in pubblica udienza e l'eventuale rimessione alle Sezioni Unite. Prima della decisione, tuttavia, le parti hanno raggiunto un accordo conciliativo extraprocessuale che includeva espressamente anche l'annualità IMU oggetto del giudizio di legittimità.
La decisione
La Corte ha preso atto dell'intervenuta conciliazione extraprocessuale tra le parti, concernente espressamente anche l'annualità IMU 2013 oggetto del ricorso, e ha dichiarato l'estinzione del processo per cessazione della materia del contendere. Ha disposto la compensazione integrale delle spese di lite. Ha inoltre escluso il versamento dell'ulteriore contributo unificato, richiamando la natura eccezionale e sanzionatoria della relativa previsione, applicabile solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
Norme richiamate
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
ulteriore importo a titolo di contributo unificato
La disposizione, avendo natura eccezionale e sanzionatoria, non è suscettibile di estensione oltre i casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione; pertanto non si applica quando il giudizio si estingue per conciliazione e cessazione della materia del contendere.
art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012
inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012
La norma è richiamata quale fonte di inserimento della disciplina dell'ulteriore contributo unificato nel d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio di cassazione, le parti raggiungono una conciliazione extraprocessuale che investe espressamente anche l'oggetto del ricorso, la Corte deve dichiarare l'estinzione del processo per cessazione della materia del contendere.
- In presenza di cessazione della materia del contendere derivante da conciliazione, le spese possono essere compensate integralmente se ciò corrisponde all'accordo tra le parti.
- L'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato presuppone i soli esiti tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del ricorso, non potendo essere esteso per analogia ai casi di estinzione del giudizio.
Come è indicizzato
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