Cassazione Penale, Sentenza n. 22114/2023 del 23/05/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Richiesta di riparazione per ingiusta detenzione: Pasini era stato sottoposto a custodia cautelare dal 12/10/2015 al 25/03/2016 e poi agli arresti domiciliari fino al 12/07/2016 per i reati di partecipazione ad associazione per delinquere (capo A) e concorso in rivelazione di segreto d'ufficio relativo ad attività giudiziarie (capo S). Successivamente è stato assolto dal capo A (sentenza Corte d'appello Roma 6/7/2017) e dal residuo capo S (sentenza Corte d'appello Roma 21/11/2019, irrevocabile 6/3/2020). La Corte di appello aveva rigettato la domanda di indennizzo ritenendo che la responsabilità concausativa della restrizione derivesse da: frequenti rapporti del ricorrente con determinate persone (Francesco Viola e Marco Pugliese), dal rifiuto di rispondere alle domande sui capi A e S e dalla presunta inattendibilità di dichiarazioni spontanee, nonché dal fatto che l'assoluzione sarebbe stata in realtà legata al racconto del coimputato assistente di Polizia.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso e annullato l'ordinanza impugnata, ritenendo che la motivazione della Corte di appello fosse insufficiente e contraddittoria. In particolare la Cassazione ha rilevato: a) la mancata spiegazione di come le "frequentazioni" indicate avessero concretamente contribuito, in modo concausale, alla restrizione della libertà; b) l'erronea valutazione del silenzio del ricorrente, che dopo l'entrata in vigore del d.lgs. 8/11/2021 n.188 (modifica dell'art. 314 c.p.p.) non può essere considerato ostativo al diritto alla riparazione; c) la mancata indicazione puntuale di quali affermazioni costituirebbero mendacio e della relazione causale tra tali falsità e il mantenimento della detenzione. Per questi motivi la Cassazione ha annullato con rinvio alla Corte di Appello di Roma per nuovo esame secondo i criteri indicati.
Norme richiamate
art. 314 cod. proc. pen.
"L'esercizio da parte dell'imputato della facoltà di cui all'articolo 64, comma 3, lettera b), non incide sul diritto alla riparazione di cui al primo periodo" (periodo aggiunto dall'art. 4, comma 1, lett. b), d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188)
La Cassazione interpreta la modifica normativa come affermazione di neutralità del diritto al silenzio rispetto alla legittimazione all'indennizzo per ingiusta detenzione: il silenzio dell'imputato non può essere usato come causa ostativa automatica al riconoscimento della riparazione.
d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188, art. 4, comma 1
testo come sopra aggiunto all'art. 314 c.p.p.
Il d.lgs. ha adeguato la normativa nazionale alla Direttiva UE 2016/343 rafforzando la presunzione di innocenza e tutelando il diritto di non rispondere senza che ciò incida sul diritto alla riparazione.
art. 5, par. 5, CEDU
Richiamato dalla difesa come principio secondo cui esiste un "right to compensation" per detenzione illegale indipendentemente dal comportamento del detenuto; la Cassazione richiama il rispetto di principi sovranazionali come orientamento interpretativo sulla tutela dell'indennizzo.
art. 64, comma 3, lett. b) cod. proc. pen.
Norma che riconosce all'imputato la facoltà di non rispondere; la sua esercitazione non può essere valutata sfavorevolmente ai fini dell'indennizzo dopo la modifica normativa.
Massime di principio
- Per negare o ridurre l'indennizzo per ingiusta detenzione il giudice della riparazione deve motivare puntualmente in che cosa consista il comportamento colposo o doloso dell'interessato e soprattutto deve specificare il nesso di concausalità tra tale comportamento e l'adozione o il mantenimento della misura cautelare.
- La mera frequentazione o conoscenza di persone indagate o con precedenti non è di per sé sufficiente a negare l'indennizzo: occorre motivare la loro "oggettiva idoneità" a costituire indizio di colpevolezza e la relazione concreta con la decisione cautelare.
- Dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n.188/2021, l'esercizio del diritto al silenzio non può essere utilizzato come elemento ostativo al riconoscimento della riparazione per ingiusta detenzione; il giudice può valutare il mancato apporto di elementi solo se è evidente che l'indagato fosse in grado di fornire informazioni specifiche, rilevanti e non altrimenti acquisibili, e deve comunque dimostrare la concausalità.
- Se si adduce il mendacio come motivo ostativo all'indennizzo, il giudice deve individuare esattamente quali dichiarazioni sono false e dimostrare come la falsità abbia concorso al mantenimento della misura cautelare, non potendo limitarsi a valutazioni generiche o congetturali.
- Richiami alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo (art.5) e alla Direttiva UE 2016/343 possono rafforzare il principio secondo cui l'indennizzo per detenzione illegittima mira a garantire riparazione indipendentemente da valutazioni sanzionatorie del comportamento del detenuto, salvo prova concreta di condotte concausative.
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