Cassazione Civile, Ordinanza n. 21194/2026 del 22/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (impresa aerea)
La controversia
Alcuni passeggeri avevano convenuto in giudizio il vettore aereo chiedendo il risarcimento del danno subito perché, a causa del ritardo del primo volo operato dalla compagnia, avevano perso la coincidenza con un secondo volo della stessa compagnia. Nel corso del giudizio la compagnia era stata ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria; il giudizio era stato interrotto e poi riassunto nei confronti della società in amministrazione straordinaria, rimasta contumace in primo grado. Il Giudice di pace aveva accolto la domanda risarcitoria. In appello la società aveva dedotto che la pretesa, essendo di contenuto patrimoniale, avrebbe dovuto essere fatta valere esclusivamente mediante l'accertamento del passivo davanti agli organi della procedura concorsuale, con conseguente improcedibilità o inammissibilità dell'azione ordinaria. Il Tribunale aveva respinto l'appello ritenendo tardiva l'eccezione perché non proposta in primo grado e, comunque, valorizzando l'esigenza di tutela dei passeggeri e la possibilità per il commissario di provvedere al pagamento. In cassazione la società ha denunciato violazione dell'art. 52 l. fall. e dell'art. 18 D.lgs. n. 270/1999, nonché violazione dell'art. 345 c.p.c., sostenendo che la domanda avrebbe dovuto essere trattata solo nel procedimento concorsuale e che la relativa questione era comunque devoluta in appello e rilevabile d'ufficio.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi. Ha affermato che, nell'amministrazione straordinaria, le pretese patrimoniali verso l'impresa insolvente devono essere fatte valere con il procedimento di accertamento del passivo davanti al tribunale fallimentare/giudice delegato, essendo improcedibile o inammissibile ogni diversa azione di cognizione ordinaria. Ha quindi ritenuto erronea la decisione del Tribunale che aveva escluso la questione per tardività e, in ogni caso, ha ribadito che la questione era dedotta in appello ed era rilevabile d'ufficio. Ne è derivata la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata, perché il giudizio non poteva essere proseguito. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
viene utilizzato come parametro del motivo per violazione di legge, in relazione alla disciplina dell'accertamento del passivo nella procedura di amministrazione straordinaria.
le pretese di contenuto patrimoniale verso l'impresa assoggettata a procedura concorsuale devono essere fatte valere secondo le regole del concorso e dell'accertamento del passivo, non con azione ordinaria.
nell'amministrazione straordinaria opera il rinvio alla disciplina concorsuale per la formazione dello stato passivo; i crediti devono essere verificati nell'ambito della procedura.
art. 4-ter Legge Marzano
prevede espressamente che l'accertamento del passivo segua la disciplina dell'art. 53, comma 1, della Legge Prodi-Bis.
art. 53, comma 1, D.lgs. n. 270/1999
l'accertamento del passivo prosegue secondo il procedimento degli artt. 93 e seguenti l. fall., con sostituzione del commissario straordinario al curatore.
indicano il procedimento di accertamento del passivo cui devono essere sottoposti i crediti verso l'impresa in amministrazione straordinaria.
la questione di improponibilità/improcedibilità era stata devoluta in appello e non costituiva domanda nuova in senso ostativo.
consente la cassazione senza rinvio quando il giudizio non poteva essere proseguito.
Massime di principio
- Nell'amministrazione straordinaria di un'impresa insolvente, ogni credito o pretesa a contenuto patrimoniale deve essere fatto valere esclusivamente nel procedimento di accertamento del passivo; l'azione ordinaria di cognizione è improcedibile o inammissibile.
- L'improcedibilità dell'azione ordinaria proposta contro l'impresa sottoposta a procedura concorsuale è rilevabile d'ufficio anche in cassazione, poiché deriva da norme inderogabili poste a tutela della par condicio creditorum.
- La questione relativa alla necessità di insinuazione al passivo non è preclusa in appello quando sia stata devoluta con l'impugnazione; in ogni caso, se il giudizio non poteva essere proseguito per effetto della procedura concorsuale, la cassazione va pronunciata senza rinvio.
- Le ragioni di tutela del creditore non consentono di derogare al sistema concorsuale, che concentra davanti agli organi della procedura l'accertamento dei crediti verso il soggetto insolvente.
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