Cassazione Penale, Ordinanza n. 19607/2025 del 26/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione riguarda due imputati ai quali era stata applicata la pena su accordo delle parti ex art. 444 c.p.p. I ricorrenti hanno dedotto in cassazione vizio di motivazione e violazione di legge in relazione alla qualificazione giuridica dei fatti, contestando che i reati fossero stati sussunti nella corretta fattispecie. La Corte rileva però che i ricorsi erano del tutto generici, perché non indicavano neppure in quale diversa fattispecie i fatti avrebbero dovuto essere ricondotti. Viene inoltre richiamato il limite al ricorso per cassazione contro il patteggiamento per erronea qualificazione del fatto, ammesso solo quando la qualificazione sia, con immediata evidenza, palesemente eccentrica rispetto al capo di imputazione; non è invece consentita una censura che si risolva nella denuncia di errori valutativi in diritto non evidenti dalla contestazione. Nel caso concreto tale situazione non ricorreva.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi perché assolutamente generici e non idonei a censurare nei termini consentiti la qualificazione giuridica dei fatti contenuta nella sentenza di patteggiamento. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., non essendo ravvisabile assenza di colpa nella causa di inammissibilità, ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
richiamato come base della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti impugnata dai ricorrenti
consente il ricorso per cassazione per erronea qualificazione del fatto solo nei casi di palese ed immediata eccentricità della qualificazione rispetto al capo di imputazione
in caso di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa, alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende
art. 1, comma 50, legge 23 giugno 2017 n. 103
norma che ha introdotto l'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
richiamata per il principio secondo cui la sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p. presuppone l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Pg, Rv. 279842 - 01
precedente richiamato per delimitare la deducibilità dell'erronea qualificazione giuridica del fatto nei ricorsi avverso patteggiamento
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione avverso una sentenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p., la censura sull'erronea qualificazione giuridica del fatto è ammissibile solo quando l'errore sia immediatamente percepibile e la qualificazione adottata risulti palesemente incompatibile con il contenuto del capo di imputazione.
- È inammissibile il motivo che contesti la qualificazione giuridica in modo generico, senza indicare concretamente la diversa fattispecie nella quale il fatto avrebbe dovuto essere sussunto.
- La deduzione di un vizio di motivazione o di violazione di legge non può tradursi in una critica meramente astratta o valutativa se non evidenzia un errore giuridico manifesto desumibile dalla contestazione.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, salvo assenza di colpa nella sua determinazione, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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