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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31952/2026 del 26/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (Amministrazione penitenziaria)

La controversia

Il detenuto, sottoposto al regime penitenziario differenziato di cui all'art. 41-bis Ord. pen. e affetto da follicolite dermatologica al volto, aveva ottenuto dal Magistrato di sorveglianza l'autorizzazione ad acquistare una pinzetta metallica, ritenuta necessaria per esigenze sanitarie. L'uso era stato limitato al bisogno, per circa dieci minuti, eventualmente alla presenza di un agente penitenziario, con successiva custodia dell'oggetto all'esterno della camera di pernottamento. Il Tribunale di sorveglianza aveva respinto il reclamo dell'Amministrazione penitenziaria, richiamando il diario clinico e ritenendo adeguatamente contemperate le esigenze di salute e di sicurezza. Il Ministero della giustizia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi. Con il primo ha denunciato la violazione degli artt. 35-bis, 41-bis e 69 Ord. pen., sostenendo che non ricorressero i presupposti per l'intervento giurisdizionale, poiché non vi sarebbe stata una violazione dell'ordinamento penitenziario produttiva di un grave e attuale pregiudizio a un diritto del detenuto. Secondo il ricorrente, la disciplina amministrativa consentiva la disponibilità di una pinzetta di plastica e riservava all'Amministrazione la regolamentazione degli strumenti per l'igiene personale; inoltre, il diario clinico avrebbe indicato genericamente la necessità di una pinzetta, senza dimostrare l'indispensabilità di quella metallica né l'inidoneità di quella di plastica. Con il secondo motivo ha denunciato l'indebita ingerenza della giurisdizione in una sfera riservata all'Amministrazione penitenziaria, sostenendo che le prescrizioni relative a tempi d'uso, vigilanza e custodia della pinzetta avessero sostituito il modello amministrativo di gestione della sicurezza nel regime ex art. 41-bis.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondati i motivi, affermando che il reclamo giurisdizionale ex artt. 35-bis e 69, comma 6, lett. b), Ord. pen. tutela diritti soggettivi incisi da condotte dell'Amministrazione penitenziaria solo quando sussista una violazione di legge o regolamento dalla quale derivi un grave e attuale pregiudizio. Ha distinto il nucleo essenziale del diritto, suscettibile di tutela giudiziaria, dalle modalità concrete di esercizio, normalmente affidate alla discrezionalità amministrativa quando siano ragionevoli e proporzionate e non rendano sostanzialmente impossibile la fruizione del diritto. Nel caso concreto, il diritto all'igiene personale e alla salute non risultava negato, poiché era disponibile una pinzetta di plastica e l'Amministrazione aveva motivato il divieto della pinzetta metallica con esigenze di sicurezza e organizzazione. Il Tribunale non aveva indicato elementi obiettivi idonei a dimostrare né l'indispensabilità della pinzetta metallica per ragioni sanitarie né l'inidoneità di quella di plastica, né aveva chiarito perché il diniego amministrativo integrasse un grave e attuale pregiudizio. La Corte ha quindi ritenuto che i giudici di sorveglianza si fossero indebitamente ingeriti in un ambito riservato alla discrezionalità dell'Amministrazione penitenziaria e ha annullato senza rinvio sia l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza sia quella del Magistrato di sorveglianza.

Norme richiamate

  • art. 35-bis Ord. pen.

    grave e attuale pregiudizio

    Il rimedio giurisdizionale consente di tutelare il diritto del detenuto solo contro condotte dell'Amministrazione penitenziaria che violino disposizioni dell'ordinamento penitenziario e producano un grave e attuale pregiudizio.

  • art. 69, comma 6, lett. b), Ord. pen.

    La magistratura di sorveglianza è competente a tutelare le posizioni soggettive qualificabili come diritti, illegittimamente incise dall'Amministrazione penitenziaria nei presupposti previsti dalla legge.

  • art. 41-bis Ord. pen.

    Il regime penitenziario differenziato consente l'adozione di limitazioni organizzative e di sicurezza, purché rientranti nelle competenze dell'Amministrazione penitenziaria e rispettose dei diritti non comprimibili.

  • art. 8 legge 26 luglio 1975, n. 354

    Garantisce al detenuto il diritto all'igiene personale, quale componente della dignità umana; tale garanzia non sottrae però le modalità di esercizio alla regolamentazione amministrativa ragionevole e proporzionata.

  • art. 6 della circolare n. 3676/6126 del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria del 2 ottobre 2017

    Disciplina la consegna e il ritiro degli strumenti per l'igiene personale, consentendo all'Amministrazione di limitarne modalità e tempi d'uso per ragioni di sicurezza, organizzazione e tutela della salute.

  • art. 52, comma 1, decreto legislativo 20 giugno 2003, n. 196

    In caso di diffusione del provvedimento devono essere omesse le generalità e gli altri dati identificativi nei casi previsti dalla legge.

Massime di principio

  • Il reclamo giurisdizionale previsto dagli artt. 35-bis e 69, comma 6, lett. b), Ord. pen. è esperibile quando una condotta dell'Amministrazione penitenziaria viola una disposizione di legge o regolamento e determina un grave e attuale pregiudizio a una posizione soggettiva qualificabile come diritto.
  • La tutela giudiziaria riguarda il nucleo essenziale del diritto del detenuto, mentre le modalità concrete di esercizio possono essere disciplinate discrezionalmente dall'Amministrazione penitenziaria per esigenze di ordine, sicurezza e organizzazione, purché le limitazioni siano ragionevoli e proporzionate e non rendano sostanzialmente impossibile la fruizione del diritto.
  • La garanzia del diritto all'igiene personale e alla salute non implica il diritto a utilizzare uno specifico strumento scelto dal detenuto quando l'Amministrazione assicuri modalità alternative idonee e motivi il divieto dello strumento richiesto con esigenze di sicurezza o organizzazione.
  • L'autorizzazione giudiziale a una modalità particolare di esercizio di un diritto penitenziario richiede l'indicazione di elementi obiettivi che dimostrino l'indispensabilità di quella modalità e l'inidoneità delle alternative offerte dall'Amministrazione.
  • La magistratura di sorveglianza non può sostituire proprie prescrizioni operative alle valutazioni discrezionali dell'Amministrazione penitenziaria in materia di tempi d'uso, vigilanza e custodia degli strumenti, quando non sia dimostrata una lesione illegittima di un diritto fondamentale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

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