Cassazione Penale, Sentenza n. 18446/2026 del 22/05/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza dell'11/09/2025 con cui la Corte di Appello di Napoli aveva rigettato la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione proposta da Suriano. L'istante era stato sottoposto a custodia cautelare (16/01/2019), poi sostituita con arresti domiciliari; condannato in primo grado (3/03/2020) e successivamente assolto in appello (5/02/2021) con immediata scarcerazione ex art. 300 c.p.p. La Corte territoriale, giudice della riparazione, aveva ritenuto sussistente la "colpa grave" ostativa al risarcimento ai sensi dell'art. 314 c.p.p., fondandosi su plurimi elementi: dichiarazioni di collaboratori di giustizia (Buonocore Gennaro e Schisa Tommaso) che collegavano il Suriano al clan Minichini e alla partecipazione a raid armati, assidua frequentazione di soggetti notoriamente dediti a violenze (Oliviero Fabio, De Martino Luigi, Minichini Michele) e il fatto che il Suriano avrebbe mentito nell'interrogatorio di garanzia dichiarando di conoscere solo Oliviero Fabio. Il ricorrente denunciava errata applicazione dell'art. 314 c.p.p. e manifesta illogicità della motivazione, sostenendo che le risultanze non giustificavano la ricostruzione della colpa grave.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha confermato la correttezza dell'impostazione della Corte di Appello di Napoli: il giudizio per la riparazione è autonomo rispetto al processo penale e consente una valutazione ex ante della condotta del richiedente, non per accertare la commissione di reati ma per verificare se il comportamento abbia ingenerato nell'autorità giudiziaria l'apparenza della configurabilità di illeciti, in ragione di macroscopica negligenza o imprudenza. La Suprema Corte ha ritenuto congrua e non manifestamente illogica la motivazione che ha indicato plurimi e dettagliati elementi fattuali ostativi al riconoscimento del beneficio. Ha dunque respinto il ricorso, dichiarandolo inammissibile, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a versare alla Cassa delle ammende la somma di euro 3.000,00.
Norme richiamate
Regola la causa ostativa al riconoscimento della riparazione per ingiusta detenzione quando emerga una colpa grave del richiedente (macroscopica negligenza o imprudenza) che abbia ingenerato nell'autorità procedente l'apparenza della configurabilità di un reato; il giudice della riparazione può valutare fatti concreti e precisi, anche posteriore alla detenzione, per stabilire tale colpa.
art. 300, comma 1, cod. proc. pen.
Prevede l'immediata scarcerazione dell'imputato quando sia pronunciata sentenza di assoluzione per non aver commesso il fatto; richiamato nel provvedimento che ha ordinato la scarcerazione di Suriano.
Sezioni Unite, n. 34559 del 26/06/2002 (De Benedictis) - giurisprudenza
Principio giurisprudenziale richiamato secondo cui il giudice della riparazione deve fondare la decisione su fatti concreti e precisi e non su supposizioni, valutando la condotta del richiedente ex ante rispetto alla misura, non per accertare il reato ma per verificare se la condotta abbia fatto apparire ragionevole l'adozione della misura cautelare.
Massime di principio
- Il giudizio per la riparazione è autonomo rispetto al processo penale: l'assoluzione non determina automaticamente il diritto alla riparazione.
- Per negare la riparazione è sufficiente dimostrare che il richiedente abbia tenuto una condotta caratterizzata da colpa grave (macroscopica negligenza o imprudenza) che abbia contribuito a ingenerare nell'autorità l'apparenza della commissione di reati.
- Il giudice della riparazione può utilizzare elementi quali dichiarazioni di collaboratori, modalità di frequentazione di soggetti criminali e menzogne all'Autorità come indici idonei a provare la colpa grave, purché siano fatti concreti e precisi.
- La valutazione è ex ante: non si ricerca se il richiedente abbia commesso il reato, ma se il suo comportamento abbia creato ragionevoli fondamenti per la misura cautelare.
- Contestare la motivazione del giudice della riparazione richiede una critica argomentata e un confronto puntuale con le specifiche argomentazioni e i fatti indicati; mere alternative interpretative non sono in genere sufficienti a riformare la decisione.
- In caso di rigetto del ricorso, il richiedente può essere condannato alle spese e a sanzioni pecuniarie (ad es. somma alla Cassa delle ammende).
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