Cassazione Penale, Sentenza n. 1566/2024 del 12/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente chiedeva il riconoscimento della continuazione, anche per gruppi di reati, per le condanne riportate. Il Tribunale di Benevento respinse l'istanza ritenendo che la ricorrente non avesse adempiuto all'onere di allegazione e che mancasse la prova della comune ideazione e programmazione dei reati; inoltre il Tribunale non avrebbe valorizzato gli elementi sintomatici (breve lasso temporale, omogeneità delle norme violate, modus operandi) allegati con le sentenze di accertamento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha annullato l'ordinanza impugnata per motivazione insufficiente e superficiale (motivazione composta quasi esclusivamente da massime giurisprudenziali senza agganci alle concrete vicende), con omessa pronuncia sulla richiesta subordinata di continuazione per gruppi. La Corte ha spiegato che l'onere dell'istante ex art. 671 cod. proc. pen. è solo di allegazione di elementi sintomatici e non un onere probatorio, e che il giudice deve fornire ragioni specifiche e comprensibili se nega la continuazione. Ha disposto il rinvio al Tribunale di Benevento, in diversa composizione, per un nuovo esame dell'istanza ai sensi dell'art. 34 cod. proc. pen.
Norme richiamate
L'istante che invoca l'applicazione della continuazione in executivis ha un mero interesse all'allegazione di elementi specifici sintomatici della riconducibilità dei reati a una preventiva programmazione unitaria; non sussiste un onere probatorio pieno a carico dell'istante.
Sez. 1, n. 12914 del 23/02/202?: Altavilla, Rv. 283083
Il condannato che invoca l'applicazione della disciplina della continuazione in executivis ha un mero interesse all'allegazione di elementi specifici sintomatici della riconducibilità dei reati a una preventiva programmazione unitaria, sicché, non configurandosi un onere giuridico, la mancata allegazione di tali elementi non può essere valorizzata negativamente dal giudice
Giurisprudenza che chiarisce che la mancata allegazione non puo' costituire motivo automatico di rigetto; il giudice deve comunque esaminare la domanda e motivare specificamente.
Norma che autorizza l'annullamento con rinvio per nuovo giudizio; la Corte ha disposto il rinvio per nuovo esame in diversa composizione ai sensi di tale articolo.
Sentenza Corte Costituzionale n. 183 del 3 luglio 2013
Richiamata in relazione all'applicazione dell'art. 34 cod. proc. pen. e alle modalità di rinvio per nuovo esame.
Massime di principio
- Chi chiede il riconoscimento della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen. deve allegare elementi sintomatici (es. breve intervallo temporale, omogeneità delle norme violate, medesimo modus operandi), ma non ha un onere probatorio pieno: la mancata allegazione non deve essere automaticamente valutata in senso negativo dal giudice
- Il giudice dell'esecuzione deve motivare la decisione collegando le massime giurisprudenziali ai fatti concreti: motivazioni generiche o meramente riferite a principi non sono sufficienti e possono comportare annullamento con rinvio
- Se il richiedente ha formulato domande alternative o subordinate (es. continuazione per gruppi), il giudice deve espressamente pronunciarsi su ciascuna o motivare il mancato esame
- In caso di motivazione lacunosa il rimedio applicabile è l'annullamento con rinvio (spesso in diversa composizione) per consentire un nuovo esame puntuale e motivato dell'istanza
- Per aumentare le probabilità di successo, chi propone l'istanza dovrebbe documentare e spiegare chiaramente i titoli di reato, le date, il modus operandi e ogni elemento che renda plausibile una preordinazione o programmazione unitaria delle condotte
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