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Sentenza

Sentenza del 04/07/2017 n. 2927 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

Inammissibilità dell'appello per inesistenza della notifica a mezzo PEC effettuata dall'appellante prima dell'effettivo avvio del processo tributario telematico - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L'appello è stato dichiarato inammissibile, poiché la notificazione effettuata tramite PEC è stata ritenuta inesistente e non semplicemente irregolare. Prima dell'effettivo avvio del processo tributario telematico, la PEC non costituiva una modalità validamente utilizzabile per notificare l'appello nel processo tributario.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'appellante aveva notificato l'appello tramite posta elettronica certificata prima dell'effettivo avvio del processo tributario telematico. La questione riguardava se l'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo n. 546/1992, che consente la notificazione diretta del ricorso anche mediante servizio postale con raccomandata senza busta e avviso di ricevimento, potesse essere interpretato come autorizzazione all'invio tramite PEC. La decisione ha escluso tale possibilità per il periodo anteriore all'attivazione del processo tributario telematico.

Norme richiamate

  • Articolo 16, comma 3, del decreto legislativo n. 546/1992

    anche direttamente a mezzo del servizio postale mediante spedizione dell'atto in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento

    La norma consentiva la notificazione diretta tramite servizio postale, ma non autorizzava l'inoltro degli atti tramite PEC prima dell'effettivo avvio del processo tributario telematico.

Massime di principio

  • Nel processo tributario occorre verificare quale modalità di notificazione fosse concretamente ammessa nel periodo in cui l'atto è stato notificato.
  • La possibilità generale di utilizzare strumenti telematici non è sufficiente se, alla data della notificazione, il processo tributario telematico non era ancora effettivamente operativo.
  • Quando la legge disciplina espressamente le modalità di notificazione, non è consentito estenderle per analogia a strumenti diversi, come la PEC, se manca una specifica abilitazione normativa.
  • Una notificazione effettuata con modalità non consentita può essere considerata inesistente e determinare l'inammissibilità dell'impugnazione, senza possibilità di sanatoria.
  • Prima di notificare un ricorso o un appello tributario occorre verificare la normativa temporale applicabile, l'effettiva attivazione del processo telematico e gli eventuali provvedimenti attuativi.

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