Sentenza del 04/07/2017 n. 4013 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Cartella esattoriale - Produzione in copia - Validità - Mandato alle liti - Divergenza soggetto indicato in epigrafe e sottoscrittore - Regolarizzabilità - Preclusione exi all'art. 345, terzo comma, cod. proc. civ. - Inapplicabilità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava tre profili processuali: la possibilità di provare il contenuto delle cartelle esattoriali mediante semplici fotocopie, senza depositare gli originali; la validità o regolarizzabilità del mandato alle liti sottoscritto da un soggetto diverso da quello indicato nell'epigrafe dell'atto; e l'ammissibilità, in appello tributario, della produzione di documenti già esistenti ma non prodotti in primo grado, nonostante la preclusione prevista dall'art. 345, terzo comma, c.p.c.
La decisione
La sentenza ha ritenuto sufficiente la produzione delle copie delle cartelle esattoriali, non essendo necessario depositare gli originali per dimostrarne il contenuto. Ha inoltre affermato che l'eventuale divergenza tra il soggetto indicato nell'epigrafe dell'atto e quello che ha sottoscritto il mandato alle liti è una irregolarità sanabile ai sensi dell'art. 182 c.p.c. Infine, ha escluso l'applicabilità al processo tributario della preclusione prevista dall'art. 345, terzo comma, c.p.c., poiché l'art. 58, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992 consente la produzione di nuovi documenti anche in appello, inclusi quelli preesistenti al giudizio di primo grado.
Norme richiamate
Art. 182 c.p.c.
Il difetto o l'irregolarità della procura alle liti, compresa la divergenza tra il soggetto indicato nell'atto e il sottoscrittore del mandato, può essere regolarizzato successivamente secondo le modalità stabilite dal giudice.
Art. 345, terzo comma, c.p.c.
La preclusione alla produzione di nuovi documenti in appello prevista dal processo civile non si applica automaticamente al processo tributario.
Art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
Nel rapporto tra disciplina processuale civile e disciplina processuale tributaria prevale quest'ultima, in base al principio di specialità.
Art. 58, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
Nel processo tributario le parti possono produrre nuovi documenti anche in grado di appello, anche se tali documenti erano già esistenti durante il giudizio di primo grado.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la copia della cartella esattoriale può essere sufficiente a provarne il contenuto; l'originale non è necessariamente indispensabile, salvo contestazioni specifiche sull'autenticità o sulla conformità della copia.
- Le irregolarità formali della procura alle liti, come la divergenza tra il nominativo indicato nell'atto e quello del sottoscrittore, possono essere sanabili e non determinano automaticamente l'inammissibilità del ricorso.
- La disciplina dell'appello tributario è speciale rispetto a quella civile: i documenti possono essere prodotti per la prima volta in appello nei limiti consentiti dall'art. 58, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992.
- La preclusione dell'art. 345, terzo comma, c.p.c. non può essere applicata al processo tributario in modo automatico quando esiste una specifica norma tributaria che disciplina diversamente la produzione documentale.
- La parte che contesta una copia dovrebbe formulare una contestazione concreta e specifica, non limitarsi a sostenere in astratto la mancata produzione dell'originale.
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