Sentenza del 04/07/2017 n. 51 - Comm. Trib. Prov. Vercelli
Recupero a tassazione di più messaggi pubblicitari insistenti nel medesimo luogo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl recupero a tassazione è stato ritenuto non corretto nella parte in cui l'amministrazione ha sommato automaticamente le superfici dei diversi mezzi espositivi. La superficie imponibile deve essere calcolata considerando i messaggi pubblicitari come un unico atto pubblicitario, quando promuovono lo stesso oggetto e sono presenti nello stesso luogo, senza duplicare la base imponibile in ragione del numero dei supporti utilizzati.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda il calcolo della superficie imponibile ai fini dell'imposta sulla pubblicità quando lo stesso messaggio promozionale è ripetuto su più supporti collocati nel medesimo luogo, come ombrelloni, tavolini o altri mezzi espositivi. Il contribuente contesta che l'imposta sia determinata sommando la superficie di tutti i supporti, sostenendo che i messaggi, essendo riferiti al medesimo oggetto e aventi la stessa finalità pubblicitaria, debbano essere considerati unitariamente.
Norme richiamate
Disciplina dell'imposta comunale sulla pubblicità
L'imposta deve essere commisurata alla superficie del messaggio pubblicitario imponibile. Quando più messaggi, collocati nello stesso luogo e riferiti al medesimo oggetto, costituiscono sostanzialmente un'unica comunicazione promozionale, la superficie non deve essere calcolata sommando indiscriminatamente quella di ogni singolo supporto.
Massime di principio
- Per determinare l'imposta sulla pubblicità occorre verificare la sostanza e la finalità unitaria dei messaggi, non soltanto il numero dei supporti fisici utilizzati.
- Messaggi identici o riferiti allo stesso prodotto, servizio o attività, collocati nel medesimo luogo e con funzione promozionale comune, possono essere trattati come un unico atto pubblicitario.
- L'amministrazione non può aumentare automaticamente la superficie imponibile sommando tutti i supporti quando questi costituiscono una reiterazione della medesima comunicazione.
- La valutazione deve comunque considerare il contenuto dei messaggi, la loro collocazione e l'eventuale autonomia comunicativa: messaggi distinti o riferiti a oggetti diversi possono invece formare superfici imponibili separate.
Testo integrale
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