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Sentenza

Sentenza del 04/07/2017 n. 16 - Comm. Trib. Reg. Valle d'Aosta

Oggetto: IMPOSTA DI REGISTRO - QUANTIFICAZIONE DELL'AVVIAMENTO DI AZIENDA AI FINI DELLA BASE IMPONIBILE

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava la determinazione della base imponibile dell'imposta di registro in occasione del trasferimento di un'azienda, con particolare riferimento alla quantificazione del valore dell'avviamento. Il principio affermato è che l'avviamento costituisce una qualità dell'azienda e un bene compreso nel trasferimento, sicché deve essere assoggettato a imposta ai sensi dell'art. 51, comma 4, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. La scelta tra diversi metodi tecnici di valutazione e la determinazione concreta del valore costituiscono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito.

La decisione

La determinazione del valore dell'avviamento è stata ritenuta una valutazione di merito, non censurabile in sede di legittimità quando sorretta da motivazione adeguata. Dal testo disponibile non risultano il dispositivo concreto, l'importo accertato o l'identità delle parti; pertanto non è possibile stabilire con certezza se il ricorso sia stato accolto o rigettato. Il principio espresso, tuttavia, è favorevole alla possibilità di includere l'avviamento nella base imponibile e di riconoscere al giudice di merito ampia discrezionalità nella sua quantificazione.

Norme richiamate

  • D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 51, comma 4

    L'avviamento costituisce una qualità dell'azienda e si atteggia come bene di essa, ricompreso nel trasferimento e quindi da assoggettare all'imposta

    L'avviamento è considerato parte integrante dell'azienda trasferita e concorre alla determinazione della base imponibile dell'imposta di registro.

Massime di principio

  • In caso di cessione d'azienda, l'avviamento deve essere normalmente considerato ai fini dell'imposta di registro, anche se non viene separatamente indicato o valorizzato nel contratto.
  • La quantificazione dell'avviamento può essere effettuata mediante diversi metodi tecnici; nessun metodo è necessariamente vincolante in astratto, purché la valutazione sia coerente e adeguatamente motivata.
  • Le contestazioni sulla concreta misura dell'avviamento riguardano normalmente accertamenti di fatto e, in sede di legittimità, possono essere esaminate solo in presenza di motivazione insufficiente, illogica o apparente.
  • Il contribuente che contesti il valore dell'avviamento dovrebbe fornire elementi concreti e documentali idonei a dimostrare l'inattendibilità del metodo o dei dati utilizzati dall'Amministrazione.

Testo integrale

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