Cassazione Penale, Ordinanza n. 10192/2026 del 17/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza di appello deducendo, con un unico motivo, la violazione degli artt. 62-bis, 132 e 133 c.p. e il vizio di motivazione in relazione al diniego delle attenuanti generiche. In particolare, ha sostenuto che la Corte territoriale avrebbe attribuito rilievo ai precedenti penali, pur ritenuti non sufficienti a fondare la recidiva, e non avrebbe considerato la condotta successiva al fatto. La Cassazione rileva che le doglianze mirano in realtà a ottenere una diversa valutazione del materiale istruttorio, operazione non consentita in sede di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il giudice di merito, nel negare le attenuanti generiche, non è tenuto a esaminare analiticamente tutti gli elementi prospettati dall'imputato, essendo sufficiente che indichi le ragioni ostative e gli elementi ritenuti di maggiore peso. Nel caso concreto, la motivazione della Corte d'appello è stata considerata non illogica perché fondata sui precedenti penali e sul carattere violento e gravemente minaccioso della condotta. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
richiamato come base normativa della richiesta di attenuanti generiche; il relativo diniego è stato ritenuto congruamente motivato dal giudice di merito
richiamato unitamente all'art. 133 c.p. come parametro di commisurazione e valutazione del trattamento sanzionatorio
richiamato unitamente all'art. 132 c.p. come parametro di commisurazione e valutazione del trattamento sanzionatorio
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è consentito trasformare censure formalmente riferite a vizi di motivazione in una richiesta di nuova valutazione del merito e delle risultanze istruttorie.
- Il diniego delle attenuanti generiche è validamente motivato quando il giudice indichi le ragioni ostative e gli elementi ritenuti prevalenti, senza dover prendere in considerazione in modo analitico ogni elemento favorevole dedotto dalla difesa.
- Ai fini del giudizio sulle attenuanti generiche, possono essere valorizzati i precedenti penali dell'imputato e la gravità concreta della condotta, ove il ragionamento del giudice appaia logico e non contraddittorio.
Come è indicizzato
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