Cassazione Penale, Sentenza n. 9217/2023 del 06/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza di rigetto della rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629-bis c.p.p., deducendo di non aver avuto conoscenza del processo per causa a lui non imputabile. Sostiene di aver nominato un difensore di fiducia nelle indagini preliminari, presso il quale aveva eletto domicilio, ma di aver perduto ogni contatto col difensore dopo l'accettazione dell'incarico perché questi era stato espulso dall'Italia. Afferma quindi di aver appreso della condanna (8 anni e 3 mesi) solo al suo rientro in Italia, in occasione della notifica dell'ordine di esecuzione della carcerazione del 20/05/2022. Inoltre lamenta la mancata notificazione dell'estratto contumaciale prevista dalla previgente normativa, con conseguente mancata decorrenza dei termini di impugnazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato l'assunto secondo cui la sola nomina di un difensore con elezione di domicilio, senza ulteriori indici di effettiva instaurazione del rapporto, legittimi la rescissione per mancata conoscenza del processo. Nel caso concreto il difensore nominato è risultato presente in udienza preliminare e talvolta ha partecipato alle udienze o ha nominato un sostituto, circostanze che indicano un mandato effettivo e stabilizzato; all'udienza preliminare il difensore, presente, non aveva eccepito la mancanza di contatti con l'assistito. Pertanto la mancata conoscenza del processo è stata qualificata come derivante da colpevole disinteresse del ricorrente, e non da causa a lui non imputabile. Quanto alla mancata notifica dell'estratto contumaciale, la Corte ha rilevato che la questione attiene alla formazione del giudicato e del titolo esecutivo e deve essere devoluta al giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 670 c.p.p. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
La norma sulla rescissione del giudicato in ipotesi di assenza per causa non imputabile è stata interpretata nel senso che la sola nomina iniziale di un difensore e l'elezione di domicilio presso il suo studio non bastano automaticamente a presumere la conoscenza del processo; è necessario valutare ulteriori indici che dimostrino l'effettiva instaurazione e stabilizzazione del rapporto professionale ovvero la partecipazione effettiva del difensore alle fasi processuali, che legittimino la conclusione che l'imputato abbia avuto conoscenza del procedimento o si sia volontariamente sottratto
La questione relativa alla mancata notifica dell'estratto contumaciale e alla conseguente decorrenza dei termini di impugnazione attiene alla formazione del giudicato e del titolo esecutivo e, dunque, deve essere rimessa alla cognizione del giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 670 c.p.p.
Massime di principio
- La nomina di un difensore e l'elezione di domicilio non producono di per sé una presunzione assoluta di conoscenza del processo: il giudice deve verificare elementi concreti che attestino l'effettiva instaurazione e l'operatività del mandato (es. partecipazione del difensore alle udienze, nomina di sostituti, assenza di contestazioni in udienza preliminare).
- La presenza del difensore domiciliatario all'udienza preliminare, senza eccezioni sulla mancanza di contatti con l'assistito, è un elemento forte che può far ritenere stabilito il rapporto e quindi la conoscenza del processo da parte dell'imputato.
- L'assenza dell'imputato dal territorio nazionale (es. espulsione) non è automaticamente idonea a giustificare la rescissione del giudicato se esistono indizi che il rapporto difensivo era effettivo e la difesa ha partecipato alle fasi principali.
- Contestazioni relative alla notifica dell'estratto contumaciale o alla regolarità delle notifiche che incidono sulla formazione del titolo esecutivo devono essere sollevate davanti al giudice dell'esecuzione (art. 670 c.p.p.), non in sede di cassazione sulla rescissione per assenza.
- In casi analoghi è consigliabile raccogliere e conservare prove della mancata ricezione di comunicazioni (comunicazioni con il difensore, documenti di espulsione, impegni di domicilio effettivo) e, se si è all'estero, predisporre misure alternative (revoca formale della domiciliazione, nomina di difensore che mantenga contatti certi) per evitare che la nomina difensiva venga interpretata come conoscenza del processo.
- Se il difensore domiciliatario è presente in udienza senza contestare la domiciliazione o l'assenza di contatti, è difficile ottenere la rescissione del giudicato per mancata conoscenza; la prova dell'incolpevolezza deve essere chiara e supportata da elementi oggettivi.
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