Cassazione Penale, Ordinanza n. 32001/2026 del 26/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la decisione che aveva confermato la sua responsabilità per il reato di atti persecutori e ha formulato due motivi. Con il primo ha dedotto l'illegittimità della conferma della responsabilità, contestando la ricostruzione e la qualificazione dei fatti. Con il secondo ha lamentato l'omessa motivazione sulla mancata concessione della sospensione condizionale della pena. La Corte ha rilevato che la sentenza impugnata aveva ricostruito il fatto senza vizi logici, accertando sia l'elemento soggettivo sia l'evento tipico degli atti persecutori, individuato nell'alterazione delle abitudini di vita della persona offesa, costretta, a causa di plurimi episodi molesti, a non uscire dalla propria abitazione nelle ore serali. Il primo motivo è stato ritenuto anche rivalutativo, perché diretto a ottenere una lettura alternativa delle risultanze processuali, non consentita nel giudizio di legittimità. Il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, poiché la concessione della sospensione condizionale rientra nelle valutazioni discrezionali del giudice di merito sul trattamento sanzionatorio e può essere censurata in Cassazione solo in presenza di valutazioni irragionevoli o arbitrarie. Nel caso concreto, la gravità della condotta e la recidiva escludevano vizi di illogicità o arbitrarietà.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo manifestamente infondati entrambi i motivi. Ha confermato, quindi, la decisione impugnata quanto alla responsabilità per atti persecutori e alla valutazione negativa in ordine alla sospensione condizionale. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. È stato inoltre disposto l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti in caso di diffusione del provvedimento.
Norme richiamate
La fattispecie di atti persecutori risulta integrata, secondo la sentenza, dalla condotta molesta reiterata, dall'elemento soggettivo e dall'evento tipico costituito, nel caso concreto, dall'alterazione delle abitudini di vita della persona offesa.
La concessione della sospensione condizionale della pena costituisce una valutazione discrezionale del giudice di merito nella determinazione del trattamento sanzionatorio, censurabile in sede di legittimità soltanto se irragionevole o arbitraria.
art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Nei procedimenti che coinvolgono soggetti vulnerabili, impone l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti in caso di diffusione del provvedimento.
Massime di principio
- Nel reato di atti persecutori, l'evento tipico può consistere nell'alterazione delle abitudini di vita della persona offesa, accertabile anche quando la reiterazione delle condotte moleste la induca a modificare le proprie consuetudini, come evitare di uscire dalla propria abitazione nelle ore serali.
- È inammissibile in Cassazione il motivo che, pur formalmente prospettando vizi della motivazione, mira a ottenere una rivalutazione delle risultanze processuali o una lettura alternativa del fatto rispetto a quella adottata dai giudici di merito.
- La Corte di cassazione non può sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta nei precedenti gradi di giudizio, salvo che la motivazione impugnata presenti effettivi vizi logici o giuridici rilevanti.
- La concessione della sospensione condizionale della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità quando la decisione, anche in considerazione della gravità della condotta e della recidiva, non risulti irragionevole o arbitraria.
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