Cassazione Penale, Ordinanza n. 29315/2026 del 03/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Roma che aveva confermato la sua condanna pronunciata dal Tribunale di Civitavecchia per un furto in abitazione ex art. 624-bis c.p. I motivi dedotti erano due: 1) violazione di legge per mancata declaratoria di prescrizione del reato, assumendo che il termine fosse già decorso; 2) vizio di motivazione sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato: quanto alla prescrizione, il ricorrente non aveva considerato la sospensione del processo di primo grado per astensione, pari a 259 giorni, sicché i termini ordinari e massimi non erano maturati prima della sentenza d'appello; quanto alle attenuanti generiche, il motivo non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata, che aveva già spiegato il diniego.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato manifestamente infondato e, quindi, respinto. La Corte ha escluso la prescrizione del reato, calcolando la sospensione di 259 giorni dovuta all'astensione nel primo grado e rilevando che, alla data della sentenza d'appello del 5 novembre 2025, non era ancora maturata né la prescrizione ordinaria né quella massima. Ha inoltre ritenuto inammissibile/infondato il secondo motivo perché non censurava realmente la ratio della decisione sul diniego delle attenuanti generiche. Il giudizio si è concluso con il rigetto del ricorso.
Norme richiamate
Individua il reato per cui vi era condanna confermata in appello e oggetto del ricorso.
legge Orlando
Richiamata come causa di ulteriore sospensione del termine prescrizionale di diciotto mesi per i reati commessi nel periodo indicato; la Corte osserva che, anche senza considerarla, la prescrizione non sarebbe maturata prima della sentenza d'appello.
Norma implicita sul calcolo della prescrizione ordinaria e massima; la Corte applica il termine base e le sospensioni processuali per verificare la non maturazione della prescrizione.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità la deduzione di prescrizione deve confrontarsi con tutti i periodi di sospensione del processo già accertati nei gradi di merito; l'omessa considerazione di tali sospensioni rende il motivo manifestamente infondato.
- Ai fini del calcolo della prescrizione occorre distinguere tra termine ordinario e termine massimo, sommando alle scadenze base i periodi di sospensione processuale rilevanti.
- Un motivo di ricorso contro il diniego delle circostanze attenuanti generiche è inidoneo se non si confronta con la motivazione specifica della sentenza impugnata e non evidenzia una reale illogicità o violazione di legge.
- La sopravvenuta sentenza di appello intervenuta prima della maturazione del termine massimo di prescrizione impedisce la declaratoria di estinzione del reato, salvo diversa disciplina più favorevole applicabile al caso concreto.
Come è indicizzato
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