Cassazione Penale, Ordinanza n. 17782/2025 del 12/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che l'unico motivo era una mera reiterazione delle censure di appello, già puntualmente respinte, e pertanto non soddisfaceva il requisito della specificità del motivo di impugnazione in sede di legittimità. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma del 22/05/2024, deducendo un unico motivo con cui contestava la correttezza della motivazione posta a fondamento della declaratoria di responsabilità. Dal testo emerge che il motivo riproduceva in sostanza le doglianze già avanzate in appello e già disattese dal giudice di merito, senza offrire una critica specifica e argomentata alla decisione impugnata.
Norme richiamate
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché privo di specificità, in quanto limitato a riproporre le censure già formulate in appello senza una critica autonoma e argomentata della sentenza impugnata.
La declaratoria di inammissibilità ha comportato la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità il motivo di ricorso deve essere specifico e contenere una critica argomentata alla decisione impugnata; la mera riproposizione delle doglianze già dedotte in appello non è sufficiente.
- Un ricorso che si limiti a reiterare censure già esaminate e disattese dal giudice di merito è da considerarsi non specifico e può essere dichiarato inammissibile.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, di regola, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della sanzione pecuniaria prevista in favore della Cassa delle ammende.
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