Cassazione Civile, Ordinanza n. 26683/2026 del 12/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (beneficiaria)
La controversia
La ricorrente aveva promosso davanti al Tribunale di Napoli un giudizio per ottenere l’assegno sociale, non riconosciuto in sede amministrativa a decorrere dal gennaio 2023. Nel corso del giudizio l’INPS riconobbe la prestazione e pagò gli arretrati maturati fino a giugno 2023, pari a euro 2.577,80; il Tribunale dichiarò quindi cessata la materia del contendere e, applicando la soccombenza virtuale, condannò l’INPS a euro 1.300,00 per spese, oltre accessori. La Corte d’appello di Napoli, con sentenza n. 1278/2025, depositata il 3 giugno 2025, rigettò l’impugnazione sulle spese: ritenne applicabile lo scaglione da euro 1.100,01 a euro 5.200,00, calcolato sugli arretrati effettivamente pagati, ed escluse il compenso per la fase istruttoria/trattazione, non essendovi stata attività in quella fase. Con un unico motivo, la ricorrente denunciò violazione dell’art. 13, primo comma, c.p.c., sostenendo che il valore della controversia assistenziale dovesse essere determinato considerando due annualità della prestazione, per un valore indicato in euro 13.404,56, e non i soli arretrati pagati. Chiese inoltre la maggiorazione per la redazione degli atti con modalità informatiche; la censura relativa alla maggiorazione per il primo grado era stata soltanto enunciata, senza un motivo specifico.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso. Ha stabilito che, quando la cessazione della materia del contendere segue al riconoscimento amministrativo della prestazione richiesta in giudizio, il valore della causa ai fini delle spese va determinato in riferimento alla prestazione controversa e non ai soli arretrati pagati. Per una prestazione assistenziale si applica il criterio dell’art. 13, primo comma, c.p.c., commisurato a due annualità, salvo che la durata della prestazione riconosciuta sia inferiore; quest’ultima ipotesi non ricorreva. Ha inoltre ritenuto fondato il calcolo di euro 1.865,00 secondo i minimi del d.m. n. 147/2022: euro 465,00 per lo studio, euro 389,00 per la fase introduttiva ed euro 1.011,00 per la fase decisionale, senza compenso per la fase istruttoria/trattazione, non contestata. La liquidazione di euro 1.300,00 era inferiore ai minimi inderogabili e la decisione non indicava il criterio adottato. La doglianza sulla maggiorazione per il primo grado non è stata esaminata nel merito perché non formulata con motivo esplicito e specifico. La maggiorazione richiesta per il giudizio di cassazione è stata negata: il mero uso del processo telematico non basta, occorrendo anche una redazione con collegamenti ipertestuali che agevolino la consultazione; inoltre, considerate le caratteristiche del giudizio, non sussistevano ragioni per concederla. La Corte ha cassato in parte la sentenza d’appello e deciso nel merito, condannando l’INPS a pagare per il primo grado euro 1.865,00, oltre spese generali del 15% e accessori di legge, detratto quanto eventualmente già corrisposto per gli stessi titoli. L’INPS è stato inoltre condannato alle spese di cassazione, liquidate in euro 350,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali del 15% e accessori, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Norme richiamate
Se l’originaria domanda era volta al riconoscimento della prestazione, il valore della causa, pur se nelle more sia intervenuta una dichiarazione di cessazione della materia del contendere, deve essere determinato ai sensi dell’art. 13, primo comma, c.p.c., salva l’ipotesi, che non ricorre nella fattispecie, che la durata della prestazione riconosciuta risulti inferiore alle due annualità.
Nelle controversie assistenziali, se la domanda giudiziale mirava al riconoscimento della prestazione, la cessazione della materia del contendere intervenuta dopo il riconoscimento amministrativo non comporta che il valore della causa sia limitato agli arretrati pagati: si applica il criterio delle due annualità, salvo che la durata della prestazione riconosciuta sia inferiore.
Alla luce di tali considerazioni, il motivo – prospettato in osservanza dei principi di specificazione e di allegazione di cui agli artt. 366 e 369 c.p.c., nel rispetto del principio di autosufficienza del ricorso come interpretato da Cass. S.U. n. 8950/2022 (ex multis, Cass. n. 15169/2020), con precise indicazioni della tariffa che sarebbe stata pertinente, essenziali per consentire a questa Corte di legittimità di valutare la fondatezza del ricorso, previa mera verifica della veridicità di quanto affermato – è fondato.
Il motivo di ricorso per cassazione che contesta la liquidazione delle spese deve rispettare i requisiti di specificazione e allegazione, indicando gli elementi tariffari pertinenti in modo da consentire alla Corte la verifica della censura.
Poiché il Tribunale, nella sentenza confermata dalla Corte di appello, ha liquidato le spese in € 1.300,00, senza indicare il sistema adottato, in violazione dei parametri fissati dal d.m. n. 147/2022, in particolare, riconoscendo un importo al di sotto della soglia minima delle tariffe professionali, sussiste la violazione di legge denunziata.
La liquidazione delle spese professionali deve rispettare i minimi tariffari applicabili; la liquidazione inferiore ai minimi, senza indicazione del criterio seguito, integra violazione di legge.
art. 4, comma 1-bis, d.m. n. 55/2014
Per quanto riguarda la richiesta di applicazione del medesimo istituto per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità, si osserva che non è sufficiente il mero "utilizzo del processo telematico", essendo richiesto, invece, che la redazione degli atti giudiziari e la produzione dei documenti vengano effettuate con tecniche informatiche più raffinate, che consentano di "navigare" all'interno dell'atto stesso e dei documenti allegati con tecniche "ipertestuali" (indici e riferimenti incrociati), così riducendo significativamente i tempi di consultazione (Cass. n. 2136/2023).
La maggiorazione per le modalità informatiche di redazione e deposito non spetta per il solo uso del processo telematico: occorrono tecniche ipertestuali che consentano una navigazione agevole e rapida nell’atto e nei documenti allegati.
Massime di principio
- Nelle controversie relative a prestazioni assistenziali, il valore della causa ai fini della liquidazione delle spese si determina secondo il criterio previsto per le prestazioni alimentari: se è controverso il titolo, si considerano le somme dovute per due anni; tale periodo costituisce il limite massimo e, se la prestazione ha durata inferiore, il valore si commisura alla durata effettiva.
- Se la domanda giudiziale è diretta al riconoscimento di una prestazione assistenziale e la materia del contendere cessa perché la prestazione viene riconosciuta in via amministrativa dopo l’avvio della causa, il valore rilevante per le spese è quello della prestazione controversa, non il solo ammontare degli arretrati corrisposti, salvo che la durata della prestazione riconosciuta sia inferiore a due annualità.
- In assenza di convenzione fra le parti, i minimi dei parametri professionali sono inderogabili; la loro inosservanza nella liquidazione delle spese integra violazione di legge. L’eventuale ulteriore scostamento deve essere motivato.
- Il rispetto dei requisiti di specificazione e allegazione del ricorso per cassazione, quando si censura la liquidazione delle spese, richiede indicazioni puntuali sui parametri tariffari pertinenti, così da rendere verificabile la fondatezza della doglianza.
- La maggiorazione per la redazione degli atti con modalità informatiche non è giustificata dal mero deposito telematico: sono necessarie tecniche ipertestuali, quali indici e riferimenti incrociati, che agevolino la consultazione dell’atto e dei documenti.
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